DOMANDE E RISPOSTE SULLE SPESE MEDICHE (3/3)
Quante volte ci siamo interrogati sulla detrazione della spesa medica in funzione della titolarità della spesa, criterio che si complica con riferimento ai familiari a carico.
Se immaginassimo un’ideale graduatoria a difficoltà crescente avremmo una classifica più o meno così:
1° posto – la spesa sostenuta per un familiare non a carico
2° posto – spesa sostenuta per familiare defunto
3° posto - spesa sostenuta per familiare a carico
Ho visto persone ricorrere a vaticini, interrogando polveri sparse su ciotole consunte, alcuni si narra, vaghino raminghi in preda a visioni divinatorie.
Senza scomodare antichi e desueti riti profetici, proverei a dare qualche utile indicazione per provare ad uscire dall’impasse.
R. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica per disabili e le spese sanitarie relative a patologie esenti sono, rispettivamente, oneri deducibili e oneri detraibili anche se sostenuti per i familiari non a carico, per la sola parte che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.
In questi casi si indicano nella dichiarazione del soggetto non a carico sia la quota di oneri che trova capienza nell’imposta lorda che quella che invece eccede, quest’ultimo dato andrà inserito nel 730/3 onde permettere il recupero dell’eccedenza al soggetto che ha sostenuto la spesa per recuperare la quota che non ha trovato capienza.
R. Poi c’è la questione delle spese sostenute per familiari defunti. In questi casi, gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo per le spese sanitarie del defunto sostenute dagli stessi dopo il decesso, quelle prima, ovviamente confluiranno nella dichiarazione del defunto, perché per il periodo che è rimasto in vita varranno le regole ordinarie (anche se solo per porzione d’anno)
Infine un utile ripasso della figura del familiare a carico.
Quella che potrebbe sembrare una discussione semplice, invece i più avvenuti sanno quanti tranelli nasconde.
Le casistiche relative ai familiari, sono le più disparate, si va dai figli maggiorenni occupati o non occupati, alla questione dei figli legittimi e dei figli naturali oppure di quelli riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, come non dimenticare l’ex coniuge, per approdare infine alla questione degli altri familiari e quando possono essere considerati a carico.
Argomenti complessi che richiederebbero pagine e pagine di approfondimenti, provo a semplificarli.
R. Sono considerati fiscalmente a carico i seguenti familiari nell’ipotesi in cui abbiano prodotto redditi per un ammontare non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
Per tali familiari non è prevista alcuna condizione e, pertanto, sono considerati a carico, anche se gli stessi non convivono con il contribuente o sono residenti all’estero.
Dal 2019 sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
È stata eliminata ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali ed è stata, quindi, garantita la completa uguaglianza tra i figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio mediante l’unificazione di tali due concetti, rilevando attualmente solo il rapporto di filiazione (D.Lgs. n. 154/2013).
Per questi altri familiari:
- coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi genitori naturali e quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali;
- nonni e nonne, compresi quelli naturali,
è invece previsto che siano considerati a carico solo nell’ipotesi in cui convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
I rapporti di parentela, affinità o di coniugio, così come presupposti dalla norma, devono risultare da atti/situazioni formalmente e giuridicamente validi.
L’esclusivo rapporto affettivo fra due soggetti, in funzione del quale viene instaurata la convivenza, non costituisce elemento sufficiente, neppure nel caso in cui risulti dallo stato di famiglia.
Con la circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato l’ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico:
- coniuge (art. 12, lettere a-b, TUIR);
- figlio (art. 12, lettera c, TUIR);
- altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (art. 12, lettera d, TUIR).