Caf News 24, Modello redditi

IL FISCO A BREVE BUSSERA’ ALLA PORTA, PREPARIAMOCI

Abbiamo in precedenti lavori ricordato la prima scadenza di pagamento, quella del 16 di giugno per l’acconto IMU.

Questo sarà solo l’inizio di una “via crucis” che vedrà l’avvio ufficiale al giorno 30 del mese di giugno, salvo poi modularne le scadenze in funzione della pianificazione fiscale da ciascuno adottata.

Come per gli scorsi anni sarà possibile, pagare in un’unica soluzione entro il 30 del mese di giugno, oppure affrontare l’appuntamento col fisco a rate graduando gli esborsi per imposte.

Al di là della codificata possibilità di pagare ratealmente il carico tributario, c’è un’ulteriore possibilità di differimento delle imposte, cioè nei successivi 30 giorni rispetto alla scadenza del 30 giugno, in questo caso il pagamento delle imposte sui redditi sarà possibile applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Quest’anno per effetto di una curiosa congiuntura astrale, i 30 giorni si moltiplicano, come proverò a spiegare.

I trenta giorni successivi al 30 del mese di giugno cadono il giorno 30 del mese di luglio, che essendo un sabato, per effetto della regola generale che dispone il differimento della scadenza di pagamento al primo giorno lavorativo successivo, la scadenza viene di diritto spostata al primo di agosto, in questo caso, scatta un’ulteriore condizione e cioè, i pagamenti scadenti nel periodo di proroga feriale delle scadenze fiscali, vengono anch’essi, in automatico spostati al giorno 22 del mese di agosto, momento in cui riprendono i termini dei pagamenti.

Riassumendo, per effetto della combinazione di una serie di proroghe concesse per legge, l’eventuale spostamento di 30 giorni del pagamento delle imposte scadenti il 30 giugno, potrà essere effettuato entro il termine del 22 agosto sempre con la medesima maggiorazione che sarebbe stata applicata se l’imposta fosse pagata al 30 di luglio, cioè lo 0,40% (dunque, estremamente vantaggiosa).  

Nell’esempio precedente si è ipotizzato il pagamento in un’unica soluzione delle imposte irpef, irap, ires, cedolare secca, imposte sostitutive per minimi e forfettari, ma anche i contributi risultanti dal quadro RR di redditi per la quota eccedente il minimale. 

Ovviamente come nel passato oltre all’ipotesi di unica soluzione sarà comunque possibile versare le imposte a saldo e primo acconto anche a rate (massimo 6), ricordo che il secondo acconto non potrà essere invece rateizzato.

Si ricorda che il numero delle rate possibili, può variare in funzione di due condizioni, la prima: lo sceglie il contribuente che come scritto potrà versare in un’unica soluzione oppure fino  ad un massimo di 6 rate, la seconda condizione invece, è correlata al momento in cui si è proceduto al versamento della prima, ad esempio nel caso in cui la prima rata la si differisca dei 30 giorni di cui all’esempio precedente.

Importante sapere che sui pagamenti delle rate successivi alla prima sarà dovuto un tasso di interesse del 4 per cento annuo che decorrerà dal giorno successivo al pagamento della prima rata e nel caso in cui si decida di pagare la prima rata nei 30 giorni successivi al 30 giugno, gli interessi saranno calcolati sulla rata al netto dello 0,40% .

Altra cosa da sapere è che le scadenze dei pagamenti delle imposte a mezzo di F24 per i non titolari di partita iva differiscono da quelle per i titolari di partita iva, per i titolari di partita iva esclusa quella del 30 del mese di giugno e quella del 22 agosto le scadenze degli F24 saranno correlate al giorno 16 di ciascun mese (potrebbe slittare nel caso cada di sabato o domenica), mentre per i non titolari di partita iva, la scadenza è fissata alla fine del mese, esclusa ovviamente la scadenza del 22 agosto per la rata riferita al 30 del mesi id luglio.

Di seguito le scadenze per i NON TITOLARI di PARTITA IVA  

RATA

VERSAMENTO

INTERESSI

VERSAMENTO (*)

INTERESSI

1

30 giugno

0,00

22 agosto

0,00

2

22 agosto

0,33

31 agosto

0,00

3

31 agosto

0,66

30 settembre

0,33

4

30 settembre

0,99

31 ottobre

0,66

5

31 ottobre

1,32

30 novembre

0,99

6

30 novembre

1,65

-

-

Di seguito le scadenze per i TITOLARI di PARTITA IVA

RATA

VERSAMENTO

INTERESSI

VERSAMENTO (*)

INTERESSI

1

30 giugno

0,00

22 agosto

0,00

2

18 luglio

0,18

22 agosto

0,18

3

22 agosto

0,51

16 settembre

0,51

4

16 settembre

0,84

17 ottobre

0,84

5

17 ottobre

1,17

16 novembre

1,17

6

16 novembre

1,50

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(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Ricordo che per le imposte fino a 12,00 euro, non andranno effettuati i versamenti né sarà possibile utilizzarle in compensazione.