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IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Sappiamo che l’imposta di successione non viene autoliquidata, ma viene calcolata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati inseriti nella dichiarazione di successione.

Sappiamo anche che la franchigia per l’imposta di successione è applicata all’attivo ereditario ed è fissata in funzione di specifiche condizioni:

  1. per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la franchigia opera fino alla quota di 1 milione di euro e l’imposta è pari al 4%
  2. per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle la franchigia viene applicata sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro e l’imposta è pari al 6%;
  3. per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, non operano franchigie sul valore complessivo netto trasferito e l’imposta è sempre al 6%;
  4. per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, anche in questo caso senza applicazione di alcuna franchigia, l’imposta è fissata all’8%.

In applicazione di quanto sopra, qualora l’importo da liquidare sia superiore a euro 1.000 è possibile dilazionare il pagamento secondo le modalità stabilite dall’articolo 38 del D.lgs. 346/1990.

In particolare, il contribuente potrà:

  1. versare un importo non inferiore al 20 per cento dell’imposta liquidata entro sessanta giorni dal momento in cui è stata notificato l’avviso di liquidazione;
  2. il rimanente importo potrà essere versato in 8 rate trimestrali o, se l’importo è superiore a 20 mila euro, in massimo 12 rate trimestrali.

Sugli importi così dilazionati sono dovuti interessi, che vengono calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20 per cento dell’imposta liquidata.

Le rate otto o dodici (se il debito è superiore a 20.000 euro) trimestrali, scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Attenzione, le analogie con il pagamento degli avvisi bonari non finiscono qui, si precisa che il mancato pagamento del 20 per cento entro i 60 giorni e/o il mancato pagamento di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta il decadimento della rateizzazione e l’importo dovuto (escluso quello già versato) è iscritto a ruolo con relativi interessi e sanzioni.

La decadenza è esclusa in caso di lieve inadempimento dovuto a:

insufficiente versamento della rata (per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, non superiore a euro 10.000);

tardivo versamento della somma pari al 20%, in un tempo non superiore a 7 giorni.

Queste disposizioni si applicano anche qualora si decidesse di pagare il tutto in un’unica soluzione.

Si specifica che il codice tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute è “A147” denominato “Successioni – imposta di successione – avviso di liquidazione dell’imposta” così come stabilito nella Risoluzione n. 16 del 25 marzo 2016 dall’Amministrazione Finanziaria.