LA CORREZIONE DEGLI ERRORI DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE/SCONTO SONO SEMPRE POSSIBILI?
La circolare 33/e ci ha dipanato un universo di possibilità in relazione alla possibilità di intervenire nella correzione di errori cui possono essere afflitte le comunicazioni di cui all’art. 121 del DL 34/20.
Nel richiamato documento viene operato un netto distinguo in relazione alle motivazioni che sottintendono alla correzione. È specificato che gli errori sostanziali, tali, in quanto incidono sugli elementi che determinano il valore della detrazione, necessita di attenta valutazione ed in alcuni specifici casi non possono essere corretti. Ad esempio quello che a prima vista potrebbe essere considerato solo formale quale l’errore sul codice fiscale, invece è ritenuto dall’Agenzia determinante rispetto al beneficio, dunque sostanziale.
Sarà possibile in molti casi chiedere l’annullamento della comunicazione, fatto salvo il caso in cui questo non solo sia stato accettato, ma anche utilizzato, vediamo allora quali potrebbero essere gli altri casi in cui non sarà possibile annullare la comunicazione.
Nel caso in cui, il contribuente, committente degli interventi agevolati, abbia ceduto il suo credito ad un primo cessionario/fornitore, il quale a sua volta lo ha riceduto ad una banca, in questo caso se ci si accorge dell’errore non sarà possibile attuare le procedure previste dalla circolare, in quanto il credito essendo stato ulteriormente ceduto non è più nelle disponibilità del primo beneficiario che si ricorda è l’unico soggetto autorizzato ad apportare modifiche sulla comunicazione.
Allo stesso modo è inibito l’annullamento nel caso in cui il cessionario abbia utilizzato in compensazione il credito, anche in questo caso infatti, il credito non è più nelle sue disponibilità.
Da quanto sopra si può comprendere che alla base della possibilità di correggere la comunicazione deve essere rispettato uno specifico principio e cioè, che il credito, al fine di essere cancellato dal cassetto del primo cessionario, deve essere nella disponibilità di quest’ultimo, in quanto, solo in questo caso, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria procedere alla sua cancellazione.
Concludendo, la possibilità di utilizzare la procedura di rettifica dell’errore sostanziale deve essere valutata caso per caso, sulla base all’effettiva disponibilità del credito in capo a cedente e cessionario al momento della sottoscrizione del modello di annullamento dell’accettazione.