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LE NOVITA’ PER I FRONTALIERI

Il nuovo accordo previsto per i lavoratori frontalieri si occupa di definire l’ambito soggettivo di applicazione e il criterio di tassazione, il metodo di imposizione, nonché le modalità con cui viene eliminata la doppia imposizione sui redditi in oggetto.

Una rivoluzione di tipo copernicano con l’obiettivo di riabilitare la Svizzera e porla fuori dal novero dei paesi Black List.

Questo processo di riorganizzazione prevede una differenza di trattamento tra i nuovi frontalieri e gli attuali frontalieri.

I “nuovi frontalieri”, sono coloro che entreranno nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, subendo la tassazione concorrente anche nello Stato di residenza, con eliminazione delle doppie imposizioni da parte di quest’ultimo. Questo a differenza dei “vecchi frontalieri” italiani, cioè lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell’Accordo lavorano oppure hanno lavorato per un datore di lavoro svizzero con decorrenza dal 31 dicembre 2018, invece, continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera.

Una prima determinante differenza la si coglie dai concetti espressi in queste prime righe, il principio di reciprocità.

Prima della riforma, il frontaliere era esclusivamente il lavoratore italiano che si trasferiva per lavoro in Svizzera, ora invece, lo sono, indifferentemente coloro che dall’Italia vanno in Svizzera ma anche coloro che fanno il percorso inverso!

Le altre novità sono:

  • il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti in Italia concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro, e non più 7.500 euro come stabilito in precedenza;

  • i contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria, che in base alle disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri saranno interamente deducibili;

  • gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa saranno esclusi dalla base imponibile IRPEF;

  • in caso di disoccupazione, la NASpI italiana sarà calcolata in modo tale da essere equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi, a meno che quella italiana non sia di importo maggiore rispetto a quella svizzera;

dal 1° febbraio 2023 al 30 giugno 2023, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina specifica in materia di telelavoro, si considereranno comunque frontalieri i soggetti che svolgano le proprie prestazioni lavorative nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, nel limite del 40% del tempo di lavoro.

Un ultimo importante elemento di novità riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, viene   definita “area di frontiera”:

  1. Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano e i cantoni svizzeri dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Viene inoltre stabilito che per lavoratore “frontaliere” si si intende una persona fisica:

  1. fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 km dal confine dell’altro Stato contraente;
  2. che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell’altro Stato e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

Il Protocollo aggiuntivo all’Accordo prevede altresì che al frontaliere sia consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni all’anno, specificando che i giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati nel precedente limite.