PER L’ESENZIONE OCCORRE SCEGLIERE UN SOLO IMMOBILE
NEL CASO DI PIU’ IMMOBILI FAMILIARI UNO SOLO POTRA’ ESSERE AGEVOLATO
Nel caso tutt’altro che infrequente in cui i coniugi fissino la dimora abituale in un immobile e la residenza in un secondo immobile, occorrerà indicare uno solo fra questi su cui far ricadere il regime di esenzione IMU per la prima casa.
Questo è quanto ha stabilito , il DL 146/21 e cioè, nel caso in cui i coniugi siano non separati e neppure divorziati ed utilizzino più immobili, su uno solo di questi potrà essere calcolata l’esenzione IMU. Tale principio modifica la previsione contenuta nell’art.1 co.741 lett.B) della L.160/19.
Alla luce del novellato disposto normativo, per abitazione principale si intenderà esclusivamente l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono perciò esenti gli immobili adibiti a prima casa tranne quelli scritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota ed alla detrazione, si ricorda che il trattamento agevolato si estende anche le pertinenze che debbono comunque essere classificate nelle categorie C/2 C/6 e C/7.
La questione, nel tempo notevolmente dibattuta e foriera di orientamenti multipli e divergenti, per la prima volta (forse) aveva visto nell’agenzia una visione piuttosto ampia, nel senso che l’Ufficio era portato a ritenere agevolabile anche più di un immobile utilizzato dai coniugi, purché fosse ubicato in comuni diversi, i giudici di legittimità invece, hanno tenuto una posizione decisamente rigida, nel senso che l’agevolazione è ESCLUSIVAMENTE riconducibile al principio di residenza e dimora abituale del nucleo familiare, principio che non trova applicazione, dunque, in una pluralità di immobili.
Perciò, se i coniugi non sono separati o divorziati, l’agevolazione non spetterà su più immobili in nessun caso ed a prescindere dal fatto che i cespiti siano ubicati nello stesso oppure in comuni diversi.
Si aggiunge che non vi è possibilità di fornire da parte del contribuente prova diversa, i giudici infatti, ritengono che il nucleo familiare sia unico per definizione anche con riferimento al luogo ove risiede ed ha i propri interessi, come dire che l’abitazione principale (requisito riferito all’agevolazione) sarà tale nella misura in cui vi risiederà non solo il proprietario ma anche il suo nucleo familiare con continuatività e prevalenza.
Concludendo, si aggiunge che recenti ordinanze hanno stabilito che le risultanze anagrafiche possono essere superate dalla prova dell’effettività della fruizione dell’immobile, come pure i bassi consumi energetici possono essere a ragione, di converso considerate prove contrarie all’uso come abitazione principale.