POSSIBILE IL RIMBORSO DELL’IMU PAGATA IN ECCESSO ATTIVIAMOCI!
C’è un gruppo di amici che quotidianamente si applica per trovare nuove occasioni o soluzioni per essere ancor più incisivi rispetto alle esigenze dei cittadini che si rivolgono alle nostre sedi CAF.
Pensa che ti ripensa …… ci è venuto in mente che sarà fin da subito possibile, per chi volesse farlo, attivare un servizio di verifica delle posizioni IMU “sospette” cioè, quelle per le quali il tributo IMU (e poi vedremo anche TASI), sulla scia delle determinazioni della Consulta risulti pagato doppiamente.
C’è da attendersi speculazioni ed illazioni, per questo rivolgo un invito alle nostre strutture, per organizzarsi al fine di rendere un servizio solerte e qualificato.
Veniamo alla questione, che non riprendo, ai distratti dico infatti, di ritornare all’articolo del 19 ottobre u.s., in apertura chiarisco un ulteriore aspetto e cioè che, la pronuncia di legittimità costituzionale ha effetto ex tunc e coinvolge anche la TASI, vigente sino al 2019, contemplativa in relazione ai fabbricati, ai sensi dell’articolo 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, del medesimo presupposto impositivo IMU.
Perciò se il contribuente, in coerenza con le disposizioni IMU fino ad ottobre 2022 avesse tenuto conto dell’impossibilità di non assoggettare all’IMU oltre all’abitazione principale del nucleo familiare anche quella utilizzata da uno dei due coniugi, potrebbe avere “tanta roba” da richiedere indietro, perché appunto l’imposta sarebbe non dovuta.
La procedura di rimborso dei tributi locali è disciplinata innanzitutto, dall’articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006 prevede che «il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione».
Chiarito questo aspetto occorre trovare l’anno zero dal quale computare il termine entro cui il contribuente può richiedere il rimborso.
Se è pacifico che oggi è possibile chiedere il rimborso del versato in eccesso a partire dalla rata IMU/TASI di dicembre 2017, non essendo spirato il termine quinquennale, occorre comprendere se sia ancora possibile recuperare quanto versato precedentemente.
Sulla scorta della formulazione letterale della norma richiamata, deve propendersi per una soluzione possibilista.
Nella particolare fattispecie esaminata, difatti, si deve tener conto che l’accertamento del diritto alla restituzione è avvenuto il 13 ottobre 2022, data del deposito della sentenza n. 209/2022 che dichiara l’illegittimità costituzionale del richiamo delle norme censurate al nucleo familiare del soggetto passivo d’imposta.
Ciò dovrebbe salvaguardare la possibilità di chiedere i rimborsi a partire dal 2012, anno di introduzione dell’IMU in via sperimentale.
Considerato che il diniego dell’agevolazione rivolto dalla Cassazione ad ogni immobile in caso di frazionamento del nucleo familiare su territori comunali differenti risale ai primi mesi del 2020, il problema ante 2017 si pone per lo più con riferimento alle imposte versate e non dovute ove siano state presenti più abitazioni principali nell’ambito del medesimo comune.
Sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006, il comune interessato, una volta appurato il diritto al rimborso, dovrà erogarlo nel termine di 180 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
Qualora ciò non avvenga, se fosse sulla base di un rifiuto espresso dell’ente locale, il contribuente potrà impugnare il diniego del rimborso.
Se, invece, non vi sarà un provvedimento espresso, decorsi i 180 giorni, si potrà procedere al ricorso.
IMPORTANTE: la sentenza n. 209/2022 della Consulta ha chiarito che i comuni dispongono di efficienti strumenti per la verifica dei consumi relativi alle utenze attive nell’immobile al fine di poter comprendere se, oltre alla residenza anagrafica, possa considerarsi sussistente la condizione della dimora abituale.
Ovvio che siamo nel bel paese, luogo ove la distanza fra la pratica e la teoria tende ad aumentare man mano che ci si avvicina all’obiettivo, in questo caso come in altri infatti, rimettere alla giustizia tributaria l’eventuale diniego da parte dell’amministrazione comunale comporterà, sulla base delle novellate disposizioni del processo tributario, per il Comune, contestare la congruità dei consumi con la coerenza della vita nell’immobile ed il suo utilizzo quale abitazione principale al di là del fatto che la residenza sia altrove, infatti la sentenza pone al centro dell’agevolazione non già il mero dato delle certificazioni anagrafiche ma piuttosto, l’effettivo utilizzo quale abitazione.
Porsi questo limite significa segnare fin da subito con il bollino rosso dell’impossibilità, un’azione che ritengo attenga al civico senso delle regole proporre e sostenere, compito che credo debba essere abbracciato con entusiasmo dalle sedi del CAF MCL, proprio per la non comune capacità che abbiamo, di intercettare per primi le esigenze dei cittadini che a noi si rivolgono.
Un’ultima considerazione, per il 2022 quanto versato in eccesso a giugno potrà essere conguagliato con la rata di dicembre. Se il versamento è stato effettuato in unica soluzione, ovvero se quanto corrisposto a giugno risulta eccedente rispetto all’imposta annua interamente dovuta, si dovrà procedere a presentare istanza di rimborso.