Per il pagamento elettronico quale data fra il pagamento e l’addebito in c/c?
Stefano Ceci
Uno dei dubbi più frequenti è il caso dello scollamento fra la data di pagamento di una spesa mediante carta di credito e l’addebito della stessa spesa sul c/c del titolare.
Si faccia il caso di una spesa pagata con carta di credito nel mese di dicembre e dell’addebito della stessa sul c/c del titolare, nel mese di gennaio dell’anno successivo.
Per fornire una risposta al quesito ci viene in aiuto la norma che vede soggiacere al principio di cassa il criterio di detrazione delle spese.
La detrazione è dunque correlata al momento di effettuazione delle stesse, conseguentemente in quell’anno sorgerà il diritto alla detrazione.
Orbene, nel caso prima prospettato prevarrà la volontà al sostenimento della spesa, manifestatasi nel dicembre, perciò nel momento in cui si è presentata la carta all’esercente il servizio? Oppure, come potrebbe altrettanto ragionevolmente osservarsi, il momento in cui viene addebitata la spesa sul c/c del cittadino?
Portandoci a far coincidere il diritto alla detrazione con il momento in cui si potrà asserire che il soggetto abbia effettivamente sostenuto la spesa.
Complicando ancor di più l’esempio, immaginiamo che la nostra “vittima” abbia avuto traslata la data di pagamento per mancanza di fondi sul c/c di addebito, ad esempio facendo slittare l’effettivo addebito di oltre due mesi.
Il dubbio ce lo dirime la risoluzione 77 del 2007, anche se datata, il documento di prassi dirime la questione attingendo alle norme del codice civile, in particolare la disciplina della delegazione passiva di pagamento allo scoperto, prevista agli artt. 1269 e segg.
In particolare si sofferma sul ruolo del delegante (cittadino) che ordina al delegato (banca) di assumere ed estinguere il debito nei confronti del delegatario (società finanziaria che emette la carta di credito).
In buona sostanza se la banca (delegato) riporta sull’estratto conto della carta di credito (delegatario) le spese addebitate al cliente (delegante), si presuppone che il pagamento essendo stato ordinato dal cliente si concretizza nella volontà di effettuarlo e nel conseguente possesso della ricevuta a prescindere dal momento in cui questo si definisce e si concretizza economicamente.
Ancor più verosimilmente e per analogia, allo stesso modo le spese detraibili, laddove intervenisse una finanziaria, si presuppongono sostenute a prescindere dalla cadenza delle restituzioni che possono intervenire anche in anni successivi, il tutto in base al principio prima espresso e che trova collocazione all’interno dell’interpello 77 del 2007.