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SALTA IL TERMINE DEL 31 MARZO PER LE DEFINIZIONI TRIBUTARIE

Tante promesse, tante aspettative, ma poi la musica rimane la stessa. Infatti, sono cambiati i musichieri (almeno così sembrerebbe) ma la musica non cambia, così mio nonno, solennemente sentenziava laddove le aspettative venivano disattese.

Ieri il Decreto Bollette, ha stabilito che l’originario termine del 31 marzo, utile alla definizione delle violazioni avente carattere formale fosse spostato al 31 ottobre 2023.

Come in altri tempi e per altri governi, non ci rimane che ribadire quanto più volte ricordato, queste proroghe sono solo un espediente connotato dei caratteri della propaganda, perché mi domando quanti cittadini effettivamente motivati alla definizione di cui si tratta, a due giorni dalla scadenza non vi avessero già adempiuto?

Le solite esigenze di cassa, che come sempre accade, prevaricano le iniziative di trasparenza e chiarezza dei rapporti fisco vs contribuente.

Non basta, lo stesso termine (31/03/23) era originariamente previsto per il ravvedimento speciale, che ora, diversamente dalla definizione delle violazioni formali viene invece spostato al 30 settembre 2023.

Sempre la buonanima di mio nonno, con la medesima solenne accigliatura, allo stesso modo sentenziava, ”a pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina”, tanta riesumata saggezza mi torna utile per intuire, che alla base dei diversi provvedimenti di proroga ( infatti la proroga interviene su tutte le diverse fattispecie definitorie previste dai diversi provvedimenti della legge di bilancio 2023) non c’è tanto la volontà di dare seguito alle sollecitazioni avute , quanto piuttosto alla necessità, questa sì spesso invocata, di chiarimenti circa il perimetro di efficacia dei diversi istituti definitori, non è casuale che all’interno del provvedimento vi sia anche  una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti che si sostanzia in: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Altro aspetto che sarà utile chiarire è che la proroga interessa solo il momento di presentazione dell’istanza e non già i pagamenti rateali (laddove possibili) che mantengono la medesima calendarizzazione, ciò sta a significare ad esempio che nel caso di definizione delle violazioni di carattere formale la seconda rata resta ferma al 31 marzo 2024, il caso del ravvedimento speciale è leggermente diverso, infatti ora, la calendarizzazione delle possibili otto rate sarà quella che segue:

Ravvedimento operoso speciale

Scadenze Legge di Bilancio

NUOVE Scadenze DL Bollette

1^ RATA

31/03/2023

30/09/2023 (*)

2^ RATA

30/06/2023

31/10/2023 (*)

3^ RATA

30/09/2023

30/11/2023 (*)

4^ RATA

20/12/2023

20/12/2023

5^ RATA

31/03/2024

31/03/2024

6^ RATA

30/06/2024

30/06/2024

7^ RATA

30/09/2024

30/09/2024

8^ RATA

20/12/2024

20/12/2024

                       

(*) SCADENZE MODIFICATE              

                       

Per la piena operatività del DL, si attende la pubblicazione in G.U.