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SE SPROVVISTI DI C/C SARA’ POSSIBILE INCASSARE IL RIMBORSO DA 730?

In assenza di sostituto d’imposta, l’Agenzia delle entrate liquida il credito mediante bonifico sul c/c bancario o postale intestato al contribuente.

Nel caso in cui il cittadino fosse sprovvisto di c/c sarà possibile incassare legittimamente il proprio credito?

E’ bene sapere, che in questi casi, l’Agenzia delle Entrate procede a liquidare il proprio debito nei confronti del cittadino mediante assegno vidimato emesso da Poste Italiane.

Perciò anche chi fosse sprovvisto per i più svariati motivi di c/c bancario o postale potrà riscuotere i propri crediti nei confronti dell’erario.

Il cittadino ha a disposizione 60 (sessanta) giorni per procedere all’incasso del titolo di credito.

L’assegno sarà ricevuto dall’intestatario presso il proprio indirizzo di residenza mediante raccomandata, dal giorno di emissione si hanno a disposizione 60 giorni per procedere all’incasso.

In particolare sarà riconosciuta presso qualsiasi ufficio postale la possibilità di riscuotere in contanti il corrispettivo della somma riportata sul titolo di credito.

E’ importante sapere che tale possibilità non è riconosciuta esclusivamente a coloro che sono sprovvisti di c/c ma anche a coloro che non hanno comunicato le proprie coordinate bancarie all’Agenzia delle Entrate. Questi ultimi potranno validamente incassare il titolo mediante versamento sul proprio c/c bancario o postale.

Qualche attenzione in più rispetto al versamento sul c/c andrà fatta nel caso di richiesta di pagamento in contanti.

Al riguardo è bene sapere che ogni possibile incongruenza determinerà la mancata riscossione della somma in contanti.

A solo titolo di esempio, sarà verificato:

  1. che l’assegno sia emesso al beneficiario
  2. che i dati anagrafici coincidano alla perfezione con i documenti di identità
  3. che non siano scaduti i 60 gg di validità del titolo
  4. che vi sia una perfetta coerenza di tutti i dati comunque riportati sull’assegno

L’agenzia precisa comunque che in relazione a talune circostanze quali:

  • assegno intestato a minore
  • assegno intestato al decuius
  • assegno intestato a tutore, curatore ecc..ecc..

ipotesi queste che potrebbero determinare un disallineamento fra i dati del percettore e l’intestatario, la liquidazione sarà possibile se chi si presenta  all’incasso sarà in grado di fornire idonea documentazione al riguardo.

Da ultimo, se l’assegno non fosse riscosso / versate nel termine perentorio dei 60 giorni questo sarà annullato e riemesso con le medesime modalità ed i medesimi termini di scadenza.

Nel caso in cui anche la seconda emissione rimanesse senza esiti, l’assegno non sarà più riemesso, salvo che la persona interessata presenti un’istanza tesa a richiederne la nuova emissione, se dovesse rimanere inevasa anche quest’ultima, la somma sarà acquisita a titolo definitivo dall’erario.