SIAMO AL “DE PROFUNDIS” DELLE CESSONI / SCONTO ? (B)
Oltre al blocco a far data dal 17/02/2023 delle comunicazioni di cessione o sconto, il DL 11/23, interviene anche su di un altro aspetto: in quale caso il cessionario non sarà responsabile in solido con il cedente.
L’esecutivo, nel provvedimento condensa due principi, il primo il più cogente, l’intento di salvaguardare i conti pubblici gravati da questa onerosa misura (ad oggi si stima un carico finanziario per ogni cittadino di circa 2.000 euro), altro aspetto di non secondaria importanza è sbloccare i tantissimi crediti “incagliati”.
Insomma, se da un lato si tira la cinghia dall’altro si prova a svuotare i serbatoi dei crediti in sofferenza, come dire si è immaginata una sorta di misura compensativa, anche perché a tutti quelli che gridano allo scandalo, provo a ricordare che se pur prevista, di fatto, la cessione era bloccata!
I motivi erano molteplici, tra questi il principale, era la paura di un coinvolgimento in tema di responsabilità da parte dei cessionari.
Questo il principale deterrente all’accettazione del credito, così una volta rifiutati i crediti, rimanevano “nella pancia” dei committenti o dei fornitori.
Ed è così che pur nella piena operatività della disposizione, i crediti erano di fatto BLOCCATI e, come tali non fruibili.
Lo stesso settore edile aveva avuto modo di salire sulle barricate, lamentando il congelamento di milioni di euro di crediti che non si trasformavano in liquidità, esponendo le aziende a sofferenze di cassa molto rilevanti.
Il DL nel tentativo di sbloccare questo “ganglo infernale”, prevede che, pur restando ferme le ipotesi di dolo, non c’è concorso nella violazione e quindi responsabilità in solido da parte del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto, se costoro dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e sono in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
- un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia.
Questo dobbiamo considerarlo, un aspetto positivo, che ribadisce (semmai ce ne fosse stato ancor bisogno) il ruolo centrale della documentazione a sostegno delle singole pratiche, che rappresenta il “focus” della nostra attività di servizio.
Non è un caso, che fra la documentazione che manleva il cessionario dalle responsabilità del cessionario, vi sia l’asseverazione!
Sugli effetti e sull’opportunità non mi esprimo, è certo, che in epoca precedente noi avevamo già denunciato la delicatezza della questione ed il soverchiante peso delle responsabilità in gioco, soprattutto laddove incolpevolmente si fosse incappati in processi che avevano fini diversi dalla sola operazione in ambito edile.
Va anche detto che, qualsiasi provvedimento che abbia al centro la verifica documentale non può che trovarci disponibili a rendere con la serietà e la competenza che ci caratterizza, quel servizio che, poco più di trenta anni fa, il legislatore nazionale ebbe il lungimirante impulso di introdurre anche nell’ordinamento nazionale.
Concludo con un altro elemento su cui serve soffermarci, e cioè che la richiamata esclusione della responsabilità, riguarda anche i cessionari, non consumatori finali, che hanno un conto corrente attivo con la banca.
In tal caso, è sufficiente che questi soggetti si facciano rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.
Viene poi specificato che comunque, la mancanza della suddetta documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.