Caf News 24, Sostegni a famiglie e imprese
UN CONCRETO SOSTEGNO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI
Il decreto che ha visto la luce in Gazzetta Ufficiale si occupa di stabilire le modalità di richiesta di un contributo che ha come finalità garantire la continuità degli assegni di mantenimento nei casi in cui, il genitore obbligato al versamento, abbia avuto difficoltà lavorative connesse alla emergenza COVID.
Un provvedimento importante, che incide su problematiche reali, ora acutizzate dalla congiunturale crisi energetica, che ha visto schizzare in alto i prezzi di ogni bene e, complice la ripresa violenta dell’inflazione, crescere in maniera incontrollata i tassi dei mutui, come dire “piove sul bagnato”.
Primo aspetto, il fondo ha uno stanziamento preciso oltre il quale non si potrà andare, il che significa che i contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse.
Come detto le finalità del fondo sono di garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e per il 2022.
A chi spetta?
Spetta al genitore in stato di bisogno con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da riduzione o sospensione della sua attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID verificatasi dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.
Il requisito di accesso è un reddito del richiedente, nell'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.
Da quanto sopra si comprende che il destinatario della misura non sarà il genitore che doveva versare l’assegno, ma piuttosto, quello che lo doveva ricevere, perciò sarà quest’ultimo che dovrà presentare la domanda ed i requisiti da questo dovranno essere garantiti.
Il contributo sarà perciò corrisposto dietro domanda del genitore che ha percepito l’assegno in una misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui è titolare, fino a un massimo di euro 800,00 mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, come detto sopra, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
Quale sarà la procedura?
La procedura è in fase di predisposizione e sarà comunicata sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it, per il momento quello che si può dire è che, il decreto prevede che nella domanda sia allegata una autocertificazione contenente:
- le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
- il codice fiscale;
- gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
- l'importo dell'assegno di mantenimento di cui é titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
- il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualità per la quale non é stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021;
- la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere le comunicazioni
All'istanza dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità:
- copia del documento di identità del richiedente;
- copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento (sentenza).
La firma in calce all'istanza é esente dall'autentica.