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ALTRA PROROGA DA PARTE DELL’AGENZIA

Stefano Ceci

In questi giorni mi sforzo di fare incetta, se non di buone notizie, di confortanti indizi.

Sfogliavo distrattamente i notiziari inviati dall’Ordine, quando all’improvviso, l’informativa 92/2023 ha carpito la mia attenzione.

Il documento riportava i termini dell’istanza presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti all’Agenzia delle Entrate e del suo esito positivo.

Sulle nostre scrivanie e sulla nostra mail, stanno cadendo come neve a gennaio, lettere di compliance, controlli 36 ter, ma soprattutto anomalie sull’applicazione degli ISA per il triennio 2019_2021.

Richieste queste che, ordinariamente andrebbero esaudite tramite il canale Civis entro il termine perentorio dei trenta giorni dalla notifica (non le lettere per anomalie ISA).

Orbene, calendario alla mano, in molti casi il termine per la fornitura delle risposte collima perfettamente con il momento in cui molti di noi (ed anche molti di loro) saranno con l’acqua, non alla gola ma alle caviglie, scrutando l’orizzonte alla ricerca di vocianti pedalò.

Dunque, per il secondo anno di fila (ma attenzione, su istanza di parte) l’Agenzia delle entrate; sarà per la calura estiva, sarà per un lieve accenno di umanità, ha parzialmente mollato l’osso.

Infatti i termini per rispondere alle diverse lettere di compliance, piuttosto che ai controlli 36 ter sono generalmente protratti al giorno 15 di settembre.

L’occasione mi è propizia per un’ulteriore precisazione; per i controlli ex art. 36 ter i termini sono ordinariamente fissati nei trenta giorni, al riguardo segnalo che nel mese di giugno ne sono arrivati a bizzeffe, al contrario, per le lettre di compliance relative alle anomalie ISA trienno 2019/2021 non c’è un termine perentoriamente stabilito , ma la scadenza dei 30 giorni è al massimo ordinariamente desumibile, perciò in entrambi i casi e comunque più in generale per ogni comunicazione avente ad oggetto informazioni ancorché finalizzate a controlli fiscali notificate nel corso del mese di giugno – luglio i termini per adempiere sono spostati al giorno 15 di settembre.

Un’ulteriore precisazione, a favore dei distratti.

Quando scrivo di proroga ad adempiere, non mi riferisco ad ingiunzioni, accertamenti o cartelle; per questi atti i termini sono sospesi esclusivamente con riferimento ai termini per ricorrere laddove questi scadessero nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto  (art. 1 della L. 742/69, così come modificato dall'art. 16 del D. L. n° 132/2014) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Per gli atti notificati nel corso della sospensione, l’inizio della decorrenza ricordo che è differito alla fine della sospensione.