ANCHE LA ROTTAMAZIONE QUATER SEMBRA ESSERSI DIMENTICATA DEI TRIBUTI LOCALI NON RISCOSSI TRAMITE RUOLO
Al netto di tutti i possibili emendamenti, la Legge di Bilancio 2023 prevede, all’articolo 47, una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, la “rottamazione quater”.
Nulla di nuovo sotto il sole, è una “rottamazione-ter”, riproposta con i limiti ragguagliati ai periodi nel frattempo intercorsi.
La nuova disposizione prevede, come detto in apertura, salvo modifiche parlamentari, la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Tali carichi possono essere estinti senza corresponsione di sanzioni, interessi o aggi.
Questo fa si che si possano versare le sole somme a titolo di capitale e quelle relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
Dalla lettura del richiamato art. 47, si evince che ad essere ammessi alla rottamazione sono esclusivamente i carichi affidati all’agente della riscossione.
Tale formulazione comporta che i carichi inerenti alle entrate locali potranno essere oggetto di rottamazione solo se iscritti a ruolo (D.P.R. n. 602/1973 e D.P.R. n. 112/1999) e affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’arco temporale contemplato dalla norma, ma non in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento (R.D. n. 639/1910).
La problematica, non è nuova, essendo emersa già in occasione delle precedenti definizioni agevolate; facciamone un excursus in relazione ai diversi provvedimenti di rottamazione.
Rottamazione 1- Il problema in quell’occasione fu parzialmente risolto, infatti, era stata concessa la facoltà agli enti locali di prevedere una “rottamazione” delle somme non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, con delibera da adottarsi entro i termine fissato per la approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, delibera della quale gli enti locali erano tenuti a dare notizia entro 30 giorni dall’adozione dell’atto, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.
Per la “rottamazione-bis” viene sostanzialmente ricalcato il precedente impianto normativo, gli enti territoriali potevano stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di escludere le sanzioni relative alle entrate di cui si tratta.
Ma differentemente da quanto previsto per la Rottamazione e la Rottamazione bis, nella ter ed a questo punto parrebbe anche nella quater nulla è previsto in relazione alle entrate locali riscosse mediante provvedimenti di ingiunzione fiscale.
Quanto sopra porterebbe a ritenere (salvo possibili modifiche), che potranno essere oggetto di rottamazione le entrate locali riscosse tramite ruolo affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’arco temporale 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022, mentre il beneficio della cancellazione di sanzioni e interessi non sarà accessibile laddove le somme non riscosse siano state reclamate dall’ente locale tramite provvedimenti di ingiunzione fiscale.