ASSEGNO TEMPORANEO PRIMA STESURA CON MASSEGNO TEMPORANEO PRIMA STESURA CON MODIFICHE AL DDL DI CONVERSIONE
IL SENATO HA DATO IL PRIMO VIA LIBERA AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 2021, N. 79, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI. IL TESTO È STATO APPROVATO CON QUALCHE MODIFICA.
Il Senato ha approvato, in data 7 luglio 2021, con modifiche il ddl n. 2267, di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
Il testo, che passa ora alla Camera, recepisce una serie di emendamenti soprattutto formali. Le modifiche sostanziali riguardano le modalità di erogazione dell’assegno temporaneo per i figli a carico.
Modalità di corresponsione dell’Assegno
A seguito delle modifiche recepite nel testo, si prevede che :
- l'assegno temporaneo per figli minori sia corrisposto dall'INPS e sia ripartito in pari misura tra i genitori, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente.
- In assenza dei genitori, l’assegno va corrisposto a chi eserciti la responsabilità genitoriale.
- L’erogazione dell’assegno avvenga mediante accredito su conto corrente (bancario o postale) ovvero mediante bonifico domiciliato (ferma restando la fattispecie di corresponsione in forma di integrazione della misura del Reddito di cittadinanza.
- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
- Nel caso di affidamento condiviso, l'assegno va ripartito in pari misura tra i genitori, fatto salvo il caso di diverso accordo tra i medesimi.