ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Il trattamento integrativo, è un bonus pari a 1.200 euro annui, che si aggiunge alla retribuzione netta del dipendente o percettore di reddito assimilato.
Si tratta di un beneficio aggiuntivo, di cui si fa carico lo Stato, ma spetta al datore di lavoro anticiparlo per un importo mensile pari a 100 euro.
Da ciò si può facilmente concludere che le somme liquidate al dipendente non saranno imponibili ai fini irpef e le relative addizioni comunali e regionali.
Pur se in vigore già dallo scorso anno, nel 2022, ha subito importanti modifiche di cui sarà necessario tenere conto in fase di compilazione del modello 730/23.
L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti e ad alcune tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente. Conseguentemente, non interessa i pensionati.
Dall’anno 2022, per aver diritto al trattamento integrativo, il contribuente deve essere titolare per l’anno in esame, di un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro oppure a 28.000 euro, in questo caso solo al verificarsi di una specifica situazione di incapienza dell’imposta lorda rispetto alla fruizione di specifiche detrazioni d’imposta.
Per comprendere il funzionamento del beneficio occorre tener conto di una specifica condizione.
Sarà necessario verificare che la somma delle detrazioni per:
- carichi di famiglia,
- redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione,
- mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021,
- erogazioni liberali,
- spese sanitarie,
- per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative,
il tutto riferito a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.
Al verificarsi di tale condizione, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
Gli adempimenti per il sostituto d’imposta, consistono nel riconoscere, in via automatica, il trattamento integrativo spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificare in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
L’erogazione del credito non è quindi subordinata alla presentazione di un’esplicita richiesta da parte del beneficiario: il contribuente ottiene il beneficio dal proprio sostituto d’imposta se quest’ultimo, sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, presume la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge in capo al contribuente/sostituito d’imposta.
Vediamo ora cosa cambia in relazione allo specifico beneficio nel modello 730/23.
Il CAF Chi deve ricalcolare l’ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.
Ciò determina che se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, l’operatore del CAF MCL riconosce l’ammontare spettante, nella dichiarazione ed eventualmente conguaglia sia a credito che a debito il beneficio.