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AUTOCOMPENSAZIONE DEI CREDITI DI NATURA ERARIALE QUESTI SCONOSCIUTI

Un ambito quello dell’autocompensazione sui debiti iscritti a ruolo, spesso invocata ma scarsamente perseguita. I motivi sono molteplici, il primo forse, l’atavica diffidenza degli operatori nei confronti di procedure che espongono chi le pone in essere ad una serie di rischi, vediamo quali possono essere , ma soprattutto in quali casi l’autocompensazione di crediti di natura erariale è preclusa.

L’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal periodo di imposta 2011, ha introdotto il divieto di autocompensazione dei crediti di natura erariale fino alla concorrenza dell’importo di 1.500 euro relativo a debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori che siano scaduti al momento della compensazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Quando ci si riferisce a debiti erariali scaduti al momento della compensazione a cosa ci si riferisce?

Molto banalmente ci si riferisce alla compensazione di un debito erariale con un credito erariale, ma con una particolarità, il credito erariale viene posto a compensazione ad esempio di una cartella scaduta.

Nella pratica professionale ben sappiamo che i tempi di maturazione dei crediti erariali mal si sposano con la maturazione dei debiti della stessa natura, in parole povere, potrei avere un debito erariale e non aver fintanto che non scade maturato il credito, il quale per la “legge di Murphy” maturerà solo successivamente allo scadere del debito.

La compensazione dunque, dei crediti tributari è vietata, per il contribuente, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.

Il divieto riguarda le compensazioni orizzontali di crediti tributari, ovvero la compensazione tra un credito ed un debito di diversa natura (es. utilizzo del credito IRPEF per il pagamento della cedolare secca). In sostanza, la presenza di ruoli scaduti comporta il divieto di effettuare compensazioni orizzontali che obbligatoriamente devono transitare dal modello F24. Non opera nelle ipotesi di compensazioni verticali, anche se effettuate mediante il modello F24.

Nemmeno l’apposizione del prescritto visto di conformità ai crediti erariali emergenti dalle dichiarazioni annuali, ed infrannuali nel caso del modello IVA TR, fa venir meno il divieto di compensazione al ricorrere delle condizioni fissate dalla norma.

Per la determinazione della soglia di 1.500 euro di ruolo scaduto è necessario fare alcune puntualizzazioni. Deve essere fatto riferimento alle somme scadute in essere al momento di effettuazione della compensazione. Questo computando non solo le imposte, ma anche gli oneri accessori, sanzioni, interessi, aggi, altre spese collegate al ruolo, ivi  comprese le spese di notifica o relative alle procedure esecutive. I

l corretto calcolo delle somme iscritte a ruolo è di fondamentale importanza per effettuare solo nei casi dovuti la compensazione orizzontale in F24.

Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

Attenzione al caso della rateizzazione della cartella, infatti nell’ ipotesi di mancato pagamento di un numero di rate tali da non determinare la decadenza dal rateizzo, queste, nonostante il contribuente non sia decaduto dal beneficio del pagamento frazionato, vanno computate ai fini della verifica del limite di 1.500 euro, quindi, in tale circostanza, pur in presenza di un piano di rateizzo non decaduto, la singola omissione rileva ai fini del divieto di compensazione.

Perciò immaginando un piano da 100 euro mese, con 5 rate pagate e cinque non pagate con un debito complessivo di 2.000,00 euro, il debito scaduto sarà pari a 1.500,00 euro, dunque sarà comunque compensabile.

Nel caso invece il numero di rate fosse superiore a 5 e tale da far decadere la rateazione, sarà presa a riferimento la quota capitale complessiva di quanto dovuto.  

Occorre comunque precisare che la compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro è comunque validamente effettuata pur se vietata, in tali casi però, si rende applicabile la sanzione prevista dall’articolo 31 del D.L. 78/2010, in ossequio al quale sarà applicata una sanzione pari al 50% per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Infine, si evidenzia che per effetto della domanda di definizione agevolata dei ruoli ex articolo 1, commi 231-252 della L. 197/2022, non dovrebbe applicarsi il divieto di autocompensazione. Ciò, beninteso, esclusivamente nel caso in cui non vi siano ulteriori ruoli erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro non oggetto di definizione.