CI SI PUO’ LIBERARE DAI DEBITI
Dai quotidiani ed i notiziari si solleva un coro unanime, a gran voce sentiamo gridare: “stiamo uscendo dalla pandemia e la crisi inizia ad essere alle spalle”, crisi sanitaria ma anche economica.
Forse il diradarsi delle nebbie ci restituirà una realtà ben più complessa di quella a volte artatamente presentataci, scenari questi che non possono e non devono spaventarci, anzi, li dovremo percepire come occasioni per fare di più e meglio quello che sappiamo fare.
Scopriremo famiglie in difficoltà per la perdita degli affetti ma anche del lavoro, aziende chiuse a causa dei debiti e per l’impossibilità di onorarli.
Proprio in questi gravissimi contesti abbiamo lavorato per fornire indicazioni e soluzioni, lo abbiamo fatto promuovendo a tutti gli operatori CAF l’istituto dell’esdebitamento.
Vediamo di comprenderne meglio la natura ed il perimetro.
La legge 3/2012 prevede una via d’uscita per il debitore che come persona fisica non abbia i soldi per onorare i propri obblighi, la soluzione può essere addirittura la “quasi” totale cancellazione delle sue esposizioni.
Per ottenerla è sufficiente che sia meritevole, sul concetto di meritevolezza aleggia in vero un po' di fumo, come vedremo più avanti sarà il giudice a rilevarla in quanto non esistono principi granitici cui riferirla.
Tutto questo porta i creditori ad essere messi all’angolo, facendoli molto spesso rimanere completamente a bocca asciutta perché per dirla tutta , anche l'aspettativa di ricevere qualcosa nel giro di quattro anni è di fatto un miraggio, in particolare articolo 14 quaterdecies della legge 3/12 introdotto dalla legge numero 176/2020 concede al debitore incapiente la procedura di esdebitazione fornendogli un salvagente “sicuro” nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva.
La norma ha con se alcuni paletti questo è vero, ad esempio la cancellazione dei debiti si potrà ottenere solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, ma in quali casi? Ad esempio se sopravvenissero utilità rilevanti che possano consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Per precisa disposizione normativa non rientrano nelle utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati in favore del debitore incapiente. Insomma la possibilità per i creditori di essere soddisfatti diviene sempre più remota, anche perché le nuove utilità “sopravvenute e rilevanti” dovranno essere accertate annualmente, ed ad esse si applicherà un calcolo che dovrà tenere conto della deduzione delle spese di produzione del reddito oltre all’occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei familiari componenti il nucleo ai fini ISEE.
La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente. Alla domanda deve essere allegato anche l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme a questi dovute oltre all'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni oltre alla copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l’ indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
A questo punto il giudice sarà chiamato a valutare la meritevolezza che, come detto in precedenza è un concetto decisamente astratto, in quanto mancano elementi oggettivi utili a definire il perimetro della meritevolezza.
Spetterà dunque al giudice sulla base della propria discrezionalità acquisire tutte le informazioni utili, va da se che l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento non bastino da sole a definire un coerente criterio di meritevolezza, si segnala che sempre al giudice è affidato il compito di indicare prescrizioni aventi a riguardo la lata e remota possibilità che in quattro anni il debitore incassi somme significative, giova evidenziare ad esempio che la legge si “accontenta” di autodichiarazioni annuali del debitore (per altro in palese conflitto di interessi).