CILA MODELLO UNIFICATO A LIVELLO NAZIONALE NON NCESSITERA’ DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI (PARTE TERZA)
CILA SPECIFICA PER IL SUPERBONUS 110%. IL NUOVO MODELLO, PREDISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CON LE REGIONI. VALE PER TUTTI GLI INTERVENTI AMMISSIBILI AL SUPERBONUS. IL MODELLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER LE VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA.
L’ultima parte della nuova CILA Superbonus contiene i dati relativi all’elaborato progettuale
Ulteriore novità che arriva con il nuovo modello riguarda l’eliminazione dell'obbligo di allegare l’elaborato progettuale. Sarà sufficiente una mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Se necessario, per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. In caso di lavori in edilizia libera, sarà sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento, che può essere inserita direttamente nel modello.
Variazioni al progetto
Con la nuova CILA potranno essere comunicate anche modifiche in corso d’opera.
In particolare, nel modello si dovrà specificare se la comunicazione:
- costituisce variante in corso d’opera a CILA Superbonus già presentata e costituisce integrazione della stessa;
- costituisce integrazione alla pratica edilizia già presentata (anche nel caso la pratica edilizia presentata risulti ancora aperta) relativa ad interventi edilizi non soggetti a superbonus (nel caso in cui la CILA sia contestuale ad altri interventi non soggetti a Superbonus).
Decadenza dal superbonus 110%
Come disposto dal decreto Semplificazioni (art. 33), la mancata presentazione della CILA, comporta la decadenza dal superbonus 110%.
Oltre a tale ipotesi, la decadenza opera anche nei casi di:
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).
Non comportano, invece, la decadenza delle agevolazioni fiscali le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, mentre nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.