COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
Le Faq contenute nella nota 109/22 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro emanata di concerto col Ministero del Lavoro chiariscono che ai fini della comunicazione rileva ad esempio la natura intellettuale della prestazione
: Con le Faq contenute nella nota 109/2022, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sull’applicabilità dell’obbligo di comunicazione preventiva, relativamente all’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.
Si ricorda che tale adempimento è entrato in vigore a far data dal 21 dicembre 2021 così come stabilito dall’articolo 13 del Decreto Fisco-Lavoro (Dl 146/2021).
Il primo aspetto chiarito attiene alle condizioni soggettive del committente, che sarà fatto destinatario della comunicazione, esclusivamente se opera nella qualità di imprenditore.
Questa circostanza fa comprendere che saranno esonerati dall’adempimento tutti quei committenti, tipicamente operanti nell’ambito del Terzo settore, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) e le fondazioni Its, che svolgono esclusivamente attività non commerciale.
Al riguardo occorre fare una puntualizzazione, se è vero che la prestazione occasionale non va comunicata preventivamente nell’ambito di un’attività no profit, si ritiene che se l’Ente, si avvalesse della prestazione occasionale del lavoratore autonomo nella realizzazione di attività imprenditoriali ancorché marginali rispetto alle attività istituzionale il richiamato adempimento sarebbe invece obbligatorio.
La medesima eccezione non rileva invece per gli enti pubblici (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001), purché non economici, le comunicazioni non sono dovute a prescindere dall’impiego dei lavoratori occasionali in attività d’impresa svolta in via non prevalente. Ugualmente sono esonerati gli studi professionali che non sono organizzati in forma d’impresa.
Si ricorda che la comunicazione sarà obbligatoria anche con riferimento ad una condizione temporale
DECORRENZA DEL RAPPORTO | MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE |
Rapporti iniziati a Decorrere dal 21/12/2021 e cessati all’11/01/2022 | Entro il 18/01/2022 (compreso) |
Rapporti di lavoro in essere alla data dell’11/01/2022 ed ancora non cessati | Entro il 18/01/2022 (compreso) |
Rapporti avviati dal 12/01/2022 | La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultate dalla lettera d’incarico |
Le attività ispettive potranno essere indirizzate alla riqualificazione dei rapporti occasionali in lavoro subordinato, soprattutto con riferimento alle causali indicate nella lettera di incarico ed alla numerosità delle stesse nel medesimo ambito lavorativo.
Nella comunicazione che in questa prima fase dovrà essere inviata via mail od sms alla sede dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, dovranno essere indicati oltre alle generalità complete del lavoratore autonomo, anche: il luogo della prestazione, la sintetica descrizione dell’attività svolta, la data di inizio e la presumibile durata, l’ammontare del compenso pattuito.
Eventuali modifiche ai dati trasmessi dovranno essere comunicate con le medesime modalità e gli stessi termini preventivi.
In ordine a violazioni dell’obbligo od inesatte indicazioni vengono previste sanzioni da 500 a 2.500,00 euro da comminare con riferimento a ciascuna posizione affetta da omissioni o criticità.
In relazione all’obbligo i comunicazione preventiva, si rileva una importante specificazione, e cioè che si deve entrare nel merito della natura intellettuale o meno della prestazione richiesta, da ciò deriva che se la prestazione è di natura prettamente intellettuale, le comunicazioni non saranno dovute, valga a solo titolo di esempio, la figura dei relatori a dei congressi, i correttori di bozze, i docenti e redattori.
Inoltre, non sono previste comunicazioni per i lavoratori dello spettacolo che applicano regole specifiche con l’articolo 6 del Cps 708/1947.
Un’ultima indicazione, tra i mancati esoneri soggettivi vale la pena indicare che la modalità di erogazione a distanza della prestazione, ad esempio nel caso di una prestazione resa da remoto, non costituisce causa di esonero dall’obbligo.