CON L’APPROFONDIMENTO DELL’11 GIUGNO 2021, LA FONDAZIONE STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO FORNISCE UNA PRIMA ANALISI DELLA MISURA PONTE INTRODOTTA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DI LAVORATORI, AUTONOMI E SU
APPROFONDIMENTO SULLA MISURA “PONTE” - SI TRATTA DI UNA NORMA VOLTA A CONSENTIRE L’EROGAZIONE TRANSITORIA DELL’ASSEGNO UNICO IN ATTESA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA DEFINITIVA. UNITAMENTE ALLA EROGAZIONE DELL’ASSEGNO PONTE SARANNO INCREMENTATI, PER IL SECONDO SEMESTRE DI QUEST’ANNO, GLI IMPORTI EROGATI A TITOLO DI ASSEGNO FAMILIARE.
La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con l’approfondimento dell’11 giugno 2021 esamina la disciplina della misura “ponte” che temporaneamente accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’Assegno universale e unico per ogni figlio che avverrà a gennaio 2022.
Requisiti di spettanza
Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui. Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del
- diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.
Nella norma “ponte” rientrano anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare.
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee. Gli importi si riducono al crescere del livello dell’Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021.
Si andrà comunque da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio:
- se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
- per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro;
- l beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
L’assegno sarà garantito con Isee fino a 50mila euro, che è il limite massimo di Isee entro il quale spetta il beneficio: in tal caso l’assegno mensile sarà di 30 euro per nuclei con due figli e di 40 per quelli con tre. L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Modalità di richiesta
Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare domanda online all’INPS secondo le regole che saranno fissate dall’Istituto di previdenza sociale entro il 30 giugno. Il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le richieste pervenute entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’erogazione avverrà con bonifico bancario direttamente sul conto corrente. In caso di affido condiviso dei minori l’assegno sarà accreditato al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
Incremento assegni familiari
Per coloro che percepiscono gli assegni familiari, il decreto legge ha previsto una maggiorazione, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a:
- 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
- 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.