CON L’INTERPELLO 480 DEL 15 LUGLIO 2021 L’AGENZIA DELLE ENTRATE INTERVIENE IN TEMA DI RAPPORTI CON GENERAL CONTRACTOR IN RELAZIONE ALLE SPESE PER STUDIO DI FATTIBILITA’
L’AGENZIA INTERVIENE IN RELAZIONE ALLE SPESE PER ASSEVERAZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA’ LADDOVE VI SIA UN GENERAL CONTRACTOR
Con il documento di prassi è stato precisato che per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione che:
- L’intervento sia poi effettivamente eseguito, dunque uno studio di fattibilità fine a se stesso , non seguito cioè, da alcuna realizzazione non sarà detraibile;
- ci si riferisce specificatamente a spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Nello specifico l’Agenzia interviene sul rapporto che si instaura fra General Contractor ( si definisce tale, una realtà di grandi dimensioni caratterizzata da un forte potere contrattuale es: grosse società edilizie, grandi realtà economiche nel mondo dei materiali edili, banche, poste ecc..ecc..) ed il committente degli interventi, i professionisti - incaricati direttamente dai soggetti beneficiari della detrazione Superbonus – i quali addebitano la propria prestazione nei confronti del General Contractor che, in applicazione dello schema giuridico del mandato senza rappresentanza, ribalta il costo del servizio - senza aggiungere alcun margine proprio - sui beneficiari dell'agevolazione.
Ne consegue che, anche questi importi riaddebitati costituiscano parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal GC al committente.
Nella sostanza, infatti, si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito a GC in relazione alle prestazioni professionali.
Occorre evidenziare che per quanto concerne gli oneri oggetto di ribaltamento, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus.
Sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, tra le predette spese, ad esempio, non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus.
Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al "contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento.
Tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione. In particolare, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente beneficiario dell'agevolazione, nel documento emessa dal GC per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso.
Quindi la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori è ammessa, con la modalità dello sconto in fattura, ma non l’eventuale onere attribuito alla prestazione del G.C. come mediatore del rapporto fra committente e tecnico incaricato.