CON LA CIRCOLARE N.33 DEL 06/10/22 L’AGENZIA RIFA’ IL PUNTO SUI BONUS
Siamo alla terza ed ultima puntata dell’approfondimento della circolare 33 del 06/10/22. In questo documento affronteremo i comportamenti da tenersi nel caso di una violazione sostanziale.
Per prima cosa proviamo ad inquadrare meglio il perimetro ascrivibile alle violazioni sostanziali:
- sono considerati sostanziali quegli errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante (l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente).
Siamo dinanzi a questioni che attengono alle fondamenta stesse dell’agevolazione e che impattano al punto da poterne negare la stessa validità.
Ieri rammentavo lo “sguardo pallato” dell’improvvido operatore nel caso di errore formale, in casi come quelli che siamo in procinto di trattare, in altra epoca l’avrei visto fuggire a gambe levate distinguendone a malapena la siluette divorata dall’abbacinante luce dell’orizzonte, ma ora, come per le altre occasioni, sfoderando l’iconica espressione, esordirei:
(per i numerosi anglofoni)
KEEP CALM AND CARRY ON
(per i non anglofoni come il sottoscritto)
STAI CALMO E VAI AVANTI
(l’asso nella manica potrebbe invece essere il proverbiale)
CALMA E GESSO
Il CASO rimane lo stesso
Errore commesso che inficia il credito, sono spirati i termini riconosciuti per l’annullamento o la sostituzione della Comunicazione, cioè è infruttuosamente trascorso il 5° giorno del mese successivo all’inoltro dell’istanza. Il Cessionario non ha rifiutato il credito, perciò vi è la sostanziale chiusura del cerchio e siamo in quel limbo non previsto dalla norma, perché il mancato rifiuto da parte del cessionario mette il credito nelle sue disponibilità sterilizzandone di fatto l’annullamento. In altri tempi avrei detto (mi è capitato sovente di dirlo…) non c’è nulla da fare (tralascio beceri idiomatismi all’uopo utilizzati…) ma ora, grazie all’illuminante contenuto della circolare 33 del 06/10/2022, vediamo assieme cosa accade:
Credito ceduto è afflitto da errori di tipo sostanziale, dunque tali da negarne l’esistenza ed il conseguente utilizzo.
In questo caso l’unico rimedio possibile sarà l’annullamento, ma nel nostro caso si è detto che è trascorso il termine previsto per la richiesta di annullamento da parte del cedente ed il cessionario avendolo accettato, ne ha sterilizzato l’utilizzo. Quali novità introduce la circolare in casi come questo?
La novità è che su richiesta delle parti, sarà ora possibile l’annullamento dell’accettazione del credito derivante dalla comunicazione non corretta, anche se sono decorsi i termini per l’annullamento da parte del cedente ed il cessionario l’avesse nel frattempo accettata, ovvio che non dovrà averla utilizzata!
Con l’annullamento dell’accettazione il totale del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.
Es. credito A 10 + credito B 20 totale credito 30. Il credito B pur se accettato è risultato errato o comunque non spettante, su istanza delle parti viene comunicato all’Agenzia che è volontà del cedente e del cessionario di procedere all’annullamento della Comunicazione di cessione, ancorché in maniera postuma. A questo punto il totale del credito utilizzabile in compensazione da parte del cessionario viene ridotto ad euro 10.
L’annullamento dell’accettazione deve essere richiesto all’Agenzia, con apposita istanza allegata al documento di prassi, sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità). L’istanza deve essere trasmessa all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Una volta che l’annullamento ha prodotto gli effetti desiderati, il cedente potrà inviare nuovamente la Comunicazione di cessione / sconto con le modalità ordinarie.
Unica condizione ostativa potrebbe essere, il decorso degli ordinari termini di presentazione della Comunicazione di cessione / sconto con riferimento all’annualità della spesa.
Si ricorda al riguardo, che il termine è ordinariamente fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione, conseguentemente una comunicazione relativa a spese del 2022 potrà essere validamente annullata fino al 16 marzo 2023.
Un’ultima considerazione va fatta con riferimento alle diverse Comunicazioni per le quali si era già presentata richiesta di annullamento.
L’Agenzia ha tenuto a precisare che in assenza di specifiche disposizioni, tenuto altresì conto che le stesse per questo motivo sono state presentate anche con modalità diverse da quelle solo successivamente definite nel corso della circolare, le istanze di annullamento dovranno essere ripresentate sulla base delle specifiche indicazioni fornite nel documento di prassi.