CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER UNITA’ ABITATIVE
IL DECRETO SOSTEGNI (ART. 42, COMMA 8) - INTERVENENDO SULLA FORMULAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (ART. 1, COMMI 381-394) – PREVEDE UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO RICONOSCIUTO IN FAVORE DEL LOCATORE DI IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONDUTTORE SE SITUATO IN COMUNI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA.
Si tratta del contributo a fondo perduto riconosciuto per l’anno 2021 al locatore di immobile a uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 9-quater del D.L. n. 137/2020 - in caso di riduzione del canone di locazione, viene riconosciuto soltanto per l’anno anno 2021, un contributo a fondo perduto, in favore di quei locatori di immobili ad uso abitativo, ubicati in Comune ad alta tensione abitativa, che siano destinati dal conduttore a loro abitazione principale.
Ai fini dell’identificazione dei comuni considerati ad alta “tensione abitativa”, si dovrebbe poter fare riferimento all’elenco indicato nella Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004).
Il contributo è riconosciuto nella misura del 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore, nel limite delle risorse destinate pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.