DALL’AGENZIA TANTE APERTURE MA IN QUESTO CASO VI E’ UNA PRECLUSIONE ASSOLUTA
LA MANCANZA DEL RISCALDAMENTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE RISULTA ESSERE UNA CONDIZIONE PRECLUSIVA ALL'AMMISSIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA DISCIPLINA DELL'ECOBONUS
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 557 in data 25 agosto 2021, in tema di superbonus.
L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.
In merito alla possibilità di fruire del Superbonus relativamente agli interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1 lettera a) del DL n. 34 del 2020, per un'unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento, è stato chiarito che il comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l'incremento al 110 per cento della detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, riferito agli interventi antisismici.
Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
L'articolo 1, comma 66, lettera c) della citata legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 119, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il comma 1-quater dell'art. 119 del decreto legge Rilancio ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. Al riguardo, si ritiene che per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, il contribuente è esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale.
La mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus. A nulla rileva l'introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell'articolo 119, del decreto legge Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l'A.P.E. iniziale.