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DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE 2021: VISTA LA CONCOMITANZA DI ALTRI IMPEGNI FISCALI SI PRESENTA UNO SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE RATEAZIONE DELLE IMPOSTE E DATE DA RICORDARE (PARTE PRIMA)

LA RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE A TITOLO DI SALDO 2020 E PRIMO ACCONTO 2021 DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PF 2021: SCADENZE DA RICORDARE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

salvo proroghe (sempre possibili(*)) , tutti i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, a titolo di saldo per l’anno 2020 e prima rata di acconto per il 2021, devono essere eseguiti entro queste scadenze:

  1. entro il 30 giugno 2021
  1. ovvero entro il 30 luglio 2021 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo

(*) Segnaliamo che ad oggi, è allo studio, un Dpcm che dovrebbe prevedere il consueto differimento per quasi 4,2 milioni di partite Iva del termine del versamento del 30 giugno al 20 luglio senza maggiorazioni dello 0,40% a titolo di interessi. In attesa di comunicazioni ufficiali, facciamo una breve sintesi delle scadenze da ricordare per il versamento delle imposte, in particolare per chi opta per la rateazione.

Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. Il pagamento rateale dovrà in ogni caso essere completato entro il mese di novembre. Non è necessario rateizzare tutti gli importi, infatti, è possibile optare solo per la rateizzazione di alcuni di essi, ad esempio solo del primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

Nel presente lavoro approfondiremo i due gruppi cioe’ titolari di partita iva e non.

Redditi PF 2021: rateizzazione imposte soggetti non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro:

  1. il 30 giugno 2021
  2. il 30 luglio 2021 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Sulle rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella che riporta anche le scadenze delle singole rate:

RATA

VERSAMENTO

Es. importo

INT. %

VERSAMENTO

Es. importo

INT %

Num. Rata

(primo vers. il 30.06)

%

(primo vers. il 30.07 con

magg.)

in questo caso l’importo da

rateizzare deve essere

preventivamente maggiorato

dello 0,40 per cento

%

1

30 giugno 0,00

100,00

0,00

30 luglio

100,40

0,00

2

20 agosto

100,33

0,33

20 agosto

100,40

0,00

3

31 agosto

100,66

0,66

31 agosto

100,73

0,33

4

30 settembre

100,99

0,99

30 settembre

101,06

0,66

5

2 novembre

101,32

1,32

2 novembre

101,39

0,99

6

30 novembre

101,65

1,65

30 novembre

101,73

1,32

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti:

  1. utilizzando il modello F24 cartaceo
  2. oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta

per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  1. con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  2. con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  3. presso gli uffici postali;
  4. con assegni bancari e circolari nelle banche;
  5. con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Ricordiamo che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Nell'ipotesi di scelta della rateazione delle imposte, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato prima di essere versato, in questo caso si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Nella compilazione del modello F24 è opportuno ricordare che:

gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;

in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;

l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03.

Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Relativamente ad ogni singolo codice tributo, in caso di opzione per la rateazione, nella colonna denominata “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24, deve essere indicato:

  1. la rata che si sta versando,
  2. il numero di rate prescelto

ad esempio, se si versa la prima di 5 rate, si dovrà indicare “0105”.