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DOMANDE E RISPOSTE SULL’IMU ( 3/6)

Stefano Ceci

Siamo prossimi alle festività natalizie e son certo che, nelle ore che seguiranno le libagioni, molti di noi invocheranno di tenere il banco durante una partita a carte oppure affideranno alla sorte la scelta delle caselle per premiare gli esiti di una tombolata in famiglia.

Per arrivare allenati all’agognata data, il fisco ci da l’occasione di scaldare i muscoli rovistando nel portafoglio alla ricerca degli ultimi euro da destinare al soddisfacimento delle richieste erariali.

Pur se fiaccati nel fisico ma non nell’orgoglio, dopo aver pagato il secondo acconto irpef, irap od ires ci confrontiamo con uno degli ultimi appuntamenti dell’anno che ci sta per lasciare, il saldo IMU.

Nella mia carriera ho assistito a dispute infernali e spesso improbabili, nelle quali le motivazioni più fantasiose venivano presentate come la verità finalmente manifestata.

Con queste poche righe spero di poter sedare sul nascere alcune di queste.

La prima categoria è ovviamente riferita al primo degli indiziati, cioè il proprietario o comunque il titolare di un equivalente diritto reale, ad esempio: l’usufruttuario, chi ne ha l’uso, colui o colei che ne vanta il diritto di abitazione (tipicamente il coniuge del de cuius), chi vanta il diritto di enfiteusi o superficie.

Possono allo stesso modo essere indiziati anche coloro che non ne vantano un diritto di proprietà, è il caso del concessionario di aree demaniali ed allo stesso modo sarà considerato debente dell’imposta, il locatario nel caso di leasing sull’immobile ( sia esso persona fisica che società), in questo caso il pagamento decorrerà dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto, tale obbligo interessa non solo gli edifici costruiti ma anche gli immobili in via di costruzione e da costruire.

Come non dimenticare poi, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Un’ultima riflessione, come ci si deve comportare nel caso fossimo in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad uno stesso immobile?

A rispondere alla domanda ci aiuta una prima semplice considerazione, l’IMU è un’imposta autonoma, nel senso che colpisce i soggetti in funzione della loro condizione rispetto all’immobile, da qui discende che se vi fossero più proprietari di uno stesso immobile ancorché nella medesima quota, non è affatto detto che ciascuno paghi la stessa quota di imposta.

Sarà perciò necessario, valutare per ciascuno dei comproprietari le condizioni soggettive ed oggettive rispetto alla singola quota di possesso, prevalentemente in ragione delle diverse possibilità di esenzione oppure agevolazione.

Ad esempio non tutti potrebbero avere la residenza nell’immobile e già lì elementi soggettivi implicano una diversa modulazione dell’imposta in funzione della situazione riferita a ciascuno dei comproprietari.

Si potrà essere proprietari ma non usufruttuari, dunque il diritto di usufrutto è assorbente sull’intera proprietà anche se queta attiene ad altri soggetti, sarà l’usufruttuario a pagare e se quest’ultimo detenesse l’immobile come abitazione principale, sempre per effetto della soggettività dell’imposta, neppure lui verserebbe nulla.

Sarà poi necessario verificare la delibera del Comune, non solo per le aliquote IMU ma soprattutto per verificare le diverse circostanze che possono dare adito a riduzioni od agevolazioni e di come queste ricorrano in relazione a ciascuno dei proprietari anche se di un medesimo immobile.

Giova infine ricordare che per il saldo IMU:

in mancanza di delibera da parte del Comune, l’IMU dovuta a fine anno non sarà più quella dell’anno precedente ma dovrà basarsi sull’aliquota di base dell’IMU che è pari all’8,6 per mille.