DSA FACCIAMO IL PRUNTO SULLE DETRAZIONI ALL’INTERNO DEL 730/22
Come ogni anno, nella predisposizione del modello 730 / Redditi occorre prendere in esame talune specifiche situazioni, analizziamo oggi quella ascrivibile al Disturbo Specifico dell’Apprendimento meglio nota come DSA.
Sarà dunque necessario sapere che possono fruire della detrazione Irpef del 19% coloro che sostengono determinate spese a favore di soggetti (sé stessi o familiari fiscalmente a carico) con disturbo dell'apprendimento (DSA), minorenni o maggiorenni, fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado.
Per DSA si intendono specifici disturbi, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
Per DSA ai sensi della L. 170/2010 si intendono i seguenti disturbi:
- dislessia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- disgrafia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
- disortografia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- discalculia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
Quali sono le spese per le quali sarà possibile godere della detrazione irpef?
- strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento,
- nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Per strumenti compensativi si intendono gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Per sussidi tecnici/informatici si intendono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.
Abbiamo elencato in quali casi e per cosa spetta la detrazione, analizziamo per ultimo a chi spetta.
la detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso
Per usufruire dell'agevolazione è necessario un certificato medico, rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate (art. 3 comma 1 L. 170/2010) che attesti per sé o per il familiare a carico, la diagnosi DSA.
E' necessario, inoltre, che vi sia il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, e che tale collegamento risulti dal certificato rilasciato dal servizio sanitario nazionale, o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico.
Le spese devono essere documentate da fattura o scontrino parlante, in cui indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA, e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Per la tracciabilità valgono le regole generali in relazione ai dispositivi medici che sappiamo operano a prescindere da chi li vende, diverso sarà invece il caso dei computer o sussidi tecnici informatici ovviamente non riconducibili ai dispositivi medici.