ENTRO IL 25 OTTOBRE IL 730 INTEGRATIVO
E DAL 26 ? …
Con la spedizione del 30 settembre, per noi, si è conclusa la campagna fiscale relativa ai modelli 730 “ordinari”.
Noi sappiamo che se dopo il 30 di settembre il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati utili alla compilazione della dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
- presentare un modello REDDITI PF 2021, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
- In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
- il 30 novembre (correttiva nei termini);
- il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa). In questo caso, qualora dall'integrazione emerga un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Si ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.