ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI IMU
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI IMU PER I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Tra gli emendamenti approvati al decreto Sostegni ( DL 41/21), trova posto anche un importante forma di sostegno, l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU per i soggetti che hanno i requisiti previsti per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del richiamato DL. Secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021, tali soggetti sono quelli con ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019 (IMPORTANTE: ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato). Il provvedimento ha un preciso perimetro applicativo e cioè possono beneficiare dell’esonero esclusivamente i proprietari degli immobili che sono anche gestori delle attività ricettive e commerciali in crisi.