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FOCUS SULLA DETRAZIONE PER TRASPORTO PUBBLICO

Stefano Ceci

Tutti coloro che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per la loro mobilità quotidiana, possono detrarre le relative spese fino al limite di 250,00 euro nel corso dell’anno, anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Le caratteristiche della spesa.

La detrazione riguarda i soli titoli di trasporto che permettono un numero illimitato di viaggi, su più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Vi possono essere abbonamenti che coprono tratte nazionali ed estere, in questo caso la detrazione compete nei medesimi limiti ma solo per la tratta nazionale, laddove poi, non fosse possibile distinguere l’onere della tratta nazionale la spesa sempre nel limite dei 250,00 euro spetterà sull’intera spesa.

Da quanto sopra possiamo asserire che:

  • la detrazione non spetta ad esempio per i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, come i biglietti a tempo che durano 72 ore;
  • non spetta neppure per le carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Una casistica particolare è quella relativa alle spese che fossero state rimborsate dal datore di lavoro ed indicate nella CU, in tali casi, la detrazione spetterebbe solo per la parte non rimborsata e sempre nel limite dei 250,00 euro.

Altro caso è il riproporzionamento fra i genitori per spese di abbonamento dei figli.

A prescindere dalla ripartizione fra i due genitori, la spesa massima è comunque riferita al singolo abbonato, ad esempio un ragazzo che paghi 500,00 euro e la spesa fosse ripartita fra i genitori, non sarebbe possibile detrarre i 250,00 per ogni genitore, ma piuttosto al massimo 125,00 euro per ciascuno di essi.

La detrazione, essendo prevista dall’art.15 del TUIR, non solo ha il limite rimodulato in funzione del reddito, ma dovrà essere sostenuta con strumenti tracciabili e sconta il principio di cassa, dunque rilava il momento del pagamento anche se esplica effetti su più anni.

Vediamo ora come la detrazione di cui ho scritto si incastri con il bonus trasporti, che brevemente riassumo.

Il bonus trasporti, spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Il valore del buono è pari al 100% dell’importo dell’abbonamento annuale o mensile, per un massimo di 60 euro.

Importante:

  • il bonus è valido per un solo acquisto, nel limite del valore richiesto; eventuali residui non possono essere utilizzati per un successivo acquisto;
  • è nominale;
  • è utilizzabile una sola volta;
  • non è cedibile;
  • non costituisce reddito del beneficiario;
  • non incide nel calcolo dell’ISEE.

Perciò nel caso in cui si fosse fruito del bonus trasporti e fossero sostenute spese per il trasporto pubblico secondo le modalità sopra descritte, la detrazione per trasporti interesserà la sola quota rimasta a carico del contribuente, con il limite dei 250,00 euro, che necessariamente dovrà ricomprende anche la quota del bonus trasporti.

Esempio: bonus trasporti 100 euro e somme spese per abbonamenti 300,00 euro, in questo caso la detrazione competerà su di una somma massima pari ad euro 150,00 secondo il calcolo che segue, detrazione massima 250,00 euro – bonus trasporti 100,00 = quota di detrazione spettante 150,00 euro.