GUIDA AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
LA GUIDA DEFINITIVA AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per i versamenti utilizzare:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'IVA, l'IRAP, le ritenute e, obbligatoriamente dal 1° gennaio 2017, per le imposte autoliquidate per le successioni.
- il modello F24 con elementi identificativi (cd ELIDE), per l'imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti di beni immobili;
- il modello F23, per gli altri tributi indiretti.
Gli interessi devono essere indicati utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d'imposta sommandoli al tributo.
Si ricorda che il ravvedimento sarà possibile effettuarlo anche parzialmente, è importante sapere che produce effetti limitatamente a ciò che si è pagato prima che la violazione sia accertata dall’Ufficio. Il ravvedimento è valido anche se i pagamenti vengono effettuati in compensazione.
I TIPI DI RAVVEDIMENTO
Ravvedimento sprint sanzioni pari a 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;
Ravvedimento breve sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;
Ravvedimento intermedio sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
Ravvedimento lungo sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
Ravvedimento lunghissimo, sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis)
Ravvedimento iperlunghissimo sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
PER COMPRENDERE IL RAVVEDIMENTO:
SCHEMA DI SINTESI
TIPO DI RAVVEDIMENTO | % SANZ.NE | TERMINE | % DI SANZIONE |
RAVVEDIMENTO SPRINT | 15% | ENTRO MAX 14 GG. | 0,1 % (AL GIORNO) |
RAVVEDIMENTO BREVE | 15% | ENTRO 30 GG (1/10) | 1,5% |
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO | 15% | ENTRO 90 GG (1/9) | 1,67 % |
RAVVEDIMENTO LUNGO | 30% | ENTRO DICH. REDD. ANNO DELLA VIOLAZIONE (1/8) | 3,75% |
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO | 30% | ENTRO DICH. REDD. ANNO SUCCESSIVO ALLA VIOLAZIONE (1/7) | 4,29% |
RAVVEDIMENTO IPERLUNGHISSIMO | 30% | OLTRE DICH. REDD. ANNO SUCCESSIVO ALLA VIOLAZIONE (1/8) | 5% |