Caf News 24, Modello 730

I CONTROLLI DELLA PRECOMPILATA (4)

Ci siamo lasciati con una domanda che come una piuma d’uccello aleggiava volteggiando a mezz’aria senza mai toccare terra.

I documenti relativi alle spese mediche nel caso di modifica debbono essere conservati? Ed ancora, l’Agenzia potrà contestare l’inserimento di una nuova spesa rispetto a quanto trasferito dal sistema tessera sanitaria?

Cominciamo col dire che i documenti, in ossequio ai normali termini di accertamento, debbono essere conservati per un termine di 5 anni dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, il che ci porta a ritenere che le spese mediche (ed anche le altre) sostenute nel corso del 2022 saranno fuori dagli interessi dell’Agenzia delle Entrate non prima del 31 dicembre 2028.

Detto questo vediamo come impatta su questo principio, l’art.5 del D.lgs. 175/15.  

A partire dall’anno 2022, perciò campagna fiscale 2023, viene previsto il venir meno dell’obbligo di conservare scontrini e fatture delle spese sanitarie non modificate rispetto a quanto riportato nella dichiarazione precompilata, mentre fino al 2021 per il CAF, ricordo, bastava aver confermato la dichiarazione per dover conservare l’intera documentazione. 

Ciò sta a significare che, l’accettazione della dichiarazione senza alcuna modifica dei dati relativi alle spese che danno diritto alle detrazioni, permette di non aver più l’obbligo di conservazione (per cinque anni) di copia dei documenti di spesa.

Chiarito che se accettiamo la dichiarazione per quello che l’agenzia ci mette a disposizione, non vi sarà alcun obbligo alla conservazione dei documenti di spesa, rimane da chiarire un aspetto che attiene all’operatività e cioè che in assenza di consultazione del dettaglio delle spese, quello che si andrà ad accettare è un importo per forza di cose aggregato, complessivo.

William Shakespeare scriverebbe: “… accettare o non accettare….: questo è il problema”.

Accettare senza aver riscontro del dettaglio delle spese, significa rendersi disponibili al computo delle spese per il solo totale non sapendo come tale soma si sia generata.

Potrebbe accadere che via siano documenti che abbiamo e che potrebbero non essere stati considerati o documenti che non abbiamo e che invece sono stati considerati oppure tutte e due i casi contemporaneamente!

D’altro canto la storicità circa l’attendibilità dei dati dell’agenzia delle entrate è altalenante, ad esempio nella campagna fiscale 2019 i dati errati erano fermi al 54% , la mancanza dei dati era stimata al 33% e la correttezza dei dati era ferma al 13%, nel corso degli anni sono aumentati i dati inseriti in dichiarazione ma la correttezza di questi ultimi ha sempre lasciato a desiderare, ad esempio i dati relativi alla campagna fiscale 2022 dicono che le dichiarazioni errate erano al 31% del totale, che la mancanza di dati importanti era al 28% e che la correzione dei dati era arrivata al 41%.

Dati questi, che danno un quadro comunque di grande difficoltà da parte dell’agenzia alla messa a disposizione di uno strumento ancora afflitto da limiti importanti, oltre il 30% di dichiarazioni errate restituisce da solo lo sforzo cui sono impegnati per un verso i contribuenti ed i CAF e la risposta che non riesce ad attestarsi a percentuali superiori al 41% da parte dell’Agenzia, denota la difficoltà di quest’ultima a fare tesoro dell’impegno dei diversi attori.

Concludendo allego questa tabella sinottica che riassume le diverse situazioni.

Modello 730 precompilato accettato senza modifiche

anche nel caso in cui il CAF provvedesse all’inoltro della precompilata non sarà obbligatoria la conservazione di nessun documento di spesa

Modello 730 precompilato inviato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta

Controllo formale solo sulle spese modificate, nel caso di invio diretto da parte del contribuente, invece controllo su tutti gli oneri modificati in caso di invio tramite CAF

Modello 730 precompilato inviato con modifiche alle spese sanitarie

Controlli formali e conservazione fatture e scontrini solo sugli oneri modificati od inseriti per la prima volta

Nell’ultimo caso è evidente che per poter contestare il mancato inserimento di una spesa a fronte di un onere riportato in maniera aggregata, serve aver contezza di come tale aggregazione sia avvenuta, per questo si ribadisce occorre:

  1. copia del dettaglio delle spese che concorrono all’aggregato delle spese mediche riportato sulla precompilata ( rinvenibile all’indirizzo https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-cittadini ed accesso mediante: SPID; TS/CNS)
  2. dichiarazione resa in autocertificazione da parte del contribuente che certifichi le spese inserite nel dettaglio
  3. copia della spesa o delle spese che si andranno a modificare od integrare rispetto al dettaglio dell’aggregato.

Solo così sarà possibile non conservare la totalità dei documenti afferenti le spese sanitarie laddove si modifichi in precompilata il valore di queste ultime.