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IL MODELLO 730/23 AI NASTRI DI PARTENZA (2)

Nel precedente articolo abbiamo riepilogato ciò che non è cambiato, ora diamo un’occhiata a ciò che, nel modello 730/23, c’è di nuovo rispetto al passato.

I provvedimenti sulla nuova IRPEF e sul cuneo fiscale interessano una vasta platea di contribuenti, in particolar modo, coloro che si rivolgono ai nostri sportelli, cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Per costoro sono cambiate radicalmente le regole di calcolo dell’IRPEF a seguito della riforma introdotta a partire dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, nella liquidazione delle imposte a carico del sostituto d’imposta o del soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista) si dovrà tener conto delle:

  • nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF;
  • nuove detrazioni per lavoro.

Riguardo al primo punto, si evidenzia la riduzione da 5 a 4 delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni.

In sintesi, mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro, la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.

Si ricorda anche che, in merito al cuneo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2022, è passato da 28.000 a 15.000 euro il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro. Comunque, il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di alcune condizioni.

Sono cambiate anche le detrazioni per lavoro.

Senza scendere troppo nel dettaglio degli importi, è possibile affermare che:

  1. per i lavoratori dipendenti: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
  2. per i pensionati: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
  3. per chi altri redditi assimilati: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Particolare attenzione va posta anche alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.

Con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da marzo a dicembre) solo per determinate categorie di figli.

In particolare, dal 1° marzo 2022, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.

Detrazioni per oneri e spese e crediti d’imposta

A parte le novità in materia di superbonus che, inevitabilmente impattano sulla determinazione del bonus dovuto per il 2022, le altre novità in materia di detrazioni e crediti d’imposta sono le seguenti:

  1. dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;
  2. ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere 2.000 euro;
  3. per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo;
  4. è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  5. è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  6. per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
  7. per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.