IL PUNTO SUI CONTROLLI PREVENTIVI DA PARTE DELL’AGENZIA
Stefano Ceci
Le prime liquidazioni da parte dei sostituti d’imposta degli esiti dell’assistenza fiscale, sono una ghiotta occasione per ragionare assieme sulle modalità di rimborso e sui controlli che l’Agenzia attua sulle dichiarazioni modello 730.
Prima di varcare la soglia del tecnicismo fiscale più sfrenato, concedetemi un’ultima digressione, consiglio infatti la lettura di questo breve intervento a tutti coloro che confidassero sui rimborsi irpef per pagare i salati conti di alberghi e ristoranti nel loro vagabondare per amene località estive.
In origine c’era il modello 730 precompilato, qual’è il nesso osserverete; ed io rispondo: il nesso non solo esiste, ma l’esito del precompilato rappresenta la pietra miliare cui rapportare le scelte a seguire.
L’assioma è semplice quanto efficace, quale che sia il credito esitato dal precompilato non modificato, nulla accadrà, anche laddove l’esito fosse ben oltre i 4.000,00 euro, dal momento che i dati inseriti nel precompilato hanno un’origine “certificata”, nessuno metterà in discussione l’importo da liquidare.
Diversa, potrebbe essere la sorte del credito superiore a 4.000,00 euro risultante da un modello 730 presentato direttamente o tramite lo stesso sostituto d’imposta.
Intanto rileviamo che l’Agenzia mette in campo tutti gli strumenti utili (ed anche inutili) ad aumentare il popolo dei precompilati.
Con provvedimento del 09 giugno 2023, l’Agenzia definisce gli elementi alla base della griglia di affidabilità degli esiti della liquidazione del modello 730.
Questi avranno una natura “economica” in quanto correlati all’importo del credito desunto dal prospetto di liquidazione del 730 modificato, perciò per crediti superiori ai 4.000,00 euro potrebbe scattare il blocco.
Ma non basta, agli esiti della liquidazione concorreranno, come nel passato, elementi di incoerenza relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che (ovviamente) incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Si tratterà in ogni caso di scostamenti per importi significativi dei dati risultanti:
- dai modelli di versamento;
- dalle certificazioni uniche;
- dalle dichiarazioni dell’anno precedente.
Inoltre, l’incoerenza si rileva anche in caso di presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Un ulteriore elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso consiste nella presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Questa grigia ci restituisce una serie di elementi che definiscono la strategia dell’Agenzia delle Entrate, mirante a colpire situazioni afflitte da elementi di criticità dei quali non ultimo sarà la ricorrenza delle violazioni.
Questo ci porta a dedurre che la “storicità” dei comportamenti anomali fanno sommare all’indirizzo del codice fiscale specifici “alert” che l’agenzia rileverà e considererà determinanti rispetto agli esiti del controllo.
Questo ci restituisce un coefficiente di rischio piuttosto alto e per alcuni versi anche svincolato dai valori insiti nella dichiarazione “congelata”.
Proprio da quest’ultima considerazione parto per tranquillizzare tutti gli operatori che vedessero minate le loro certezze in ordine all’efficacia del servizio prestato, questo non significa che ogni dichiarazione presentata direttamente con credito superiore a 4.000,00 sarà bloccata, ma soprattutto che non sarà il solo credito a determinarne le sorti, ancor di più lo sarà la concorrenza degli elementi di criticità appena richiamati.
Quanto ai controlli, questi possono essere effettuati, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Nel caso si incappasse nel controllo preventivo, il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo, verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Questo ci porta ulteriormente a ritenere che il credito sarà (se del caso) rimodulato d’ufficio, in questa particolare ipotesi non scatteranno le sanzioni perché non si è consumato danno erariale.
Chiarisco ulteriormente che tali controlli preventivi non sono sostitutivi dei controlli ordinari ex art. 36 ter del TUIR.