L’OMESSA TRASMISSIONE DI REDDITI RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO
LE SANZIONI PER OMESSA SPEDIZIONE DI FILE TELEMATICO
Se l’intermediario non adempie alla spedizione della dichiarazione REDDITI o lo fa con un ritardo superiore a 90 giorni dal termine ultimo, incorre nella violazione per OMESSA presentazione di dichiarazione dei redditi.
Quest’anno le dichiarazioni REDDITI spedite oltre il 28 febbraio 2022, saranno considerate omesse.
In questo caso la dichiarazione si considera come mai spedita, questo sia ai fini del riconoscimento dei crediti in essa contenuti che in relazione al ravvedimento per l’omessa presentazione della dichiarazione ed in relazione ai versamenti da questa scaturenti. Le dichiarazioni omesse però sono ritenute valide ai fini della riscossione delle imposte ivi contenute che si ripete non saranno ravvedibili.
Si ricorda che la dichiarazione si considera OMESSA anche quando l’invio non sia andato a buon fine.
Un ultimo aspetto va ricordato, come si è scritto l’impegno preso oltre i termini di scadenza della trasmissione soggiace all’ordinario termine dei 30 giorni, il che ci porta a considerare che la dichiarazione tardivamente presentata all’intermediario ( es: il giorno 05/12/2021) non espone l’intermediario alla violazione per spedizione tardiva, concretamente se la spedizione sarà effettuata entro il giorno 04/01/2022 la sanzione sarà esclusivamente in capo al contribuente, stesso dicasi per dichiarazione presentate all’intermediario oltre il termine ordinatorio dei 90 giorni alla scadenza.
Di conseguenza, sarà sempre necessario porre la massima attenzione alla data d’impegno, l’eventuale inserimento di una data non coerente espone il CAF a sanzioni non dovute, un approccio semplicistico a tali condotte espone il CAF ai rischi richiamati nella nota che segue.
IMPORTANTE: in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi previsti dal Decreto 31 Luglio 2008 ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal D.Lgs 196/03 all’intermediario può essere revocata l’abilitazione all’invio telematico (art. 3 comma 4 D.p.r. 322/1998). |