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LO STRALCIO “AZZOPPATO”
Già nei giorni scorsi si era intervenuti sullo stralcio delle cartelle esattoriali.
Per effetto degli emendamenti il provvedimento viene in parte modificato.
Secondo il maxi emendamento presentato dall’esecutivo, la procedura, inizialmente unitaria, troverà un’applicazione differenziata a seconda del titolare del carico debitorio.
Con essa, inoltre, verrà differenziato anche il suo calendario.
Ricordiamo che ci riferiamo allo stralcio integrale dei carichi fino a 1.000 euro, ricordo che la somma dei mille euro viene considerata con riferimento alla quota capitale, gli interessi di ritardata iscrizioni a ruolo e le sanzioni, dunque ci riferiamo a cartelle di importo complessivo fino a 1.000,00 euro.
Un altro limite è che detto provvedimento sarà limitato agli importi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Secondo la proposta del governo la limitazione sarà ancora più significativa per le sanzioni amministrative, incluse quelle previste dal Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
In quest’ultima fattispecie lo stralcio verrà ulteriormente limitato alle somme dovute a titolo di interessi di mora, nonché a quelli previsti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Perciò il capitale (la multa), le sanzioni e le somme maturate, alla predetta data, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento resteranno integralmente dovute.
Attenzione. Occorre sapere che per gli enti diversi da quelli “qualificati” perciò amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, è prevista la possibilità, a propria insindacabile scelta, di non applicare le disposizioni in materia di stralcio parziale dei ruoli di importo limitato, mediante l’emanazione di un provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2023.
Affinché gli enti interessati possano provvedere all’emanazione del predetto provvedimento, l’emendamento fa slittare al 31 marzo 2023 la data in cui si dovrebbe verificare, a tutti gli effetti di legge, l’annullamento parziale del carico debitorio (nella precedente versione tale data era stata fissata al 31 gennaio 2023).
Affinché sia assicurata una copertura dalle azioni esecutive, l’emendamento estende il periodo di sospensione della riscossione dell’intero importo dei debiti potenzialmente annullabili, al 31 marzo 2023.