La discussa questione del modello “730 senza sostituto”
Stefano Ceci
In questo periodo, allo stesso modo di come questa coda di estate mi sorprende, mi stupisce la reiterazione di talune richieste rispetto alle quali altro non mi resta, che far riferimento al significato lessicale della norma evocata.
Così come il “politichese” anche il “fiscalese” sovente usa terminologie e dizioni che definire oscure è poco, fortunatamente non è questo il caso, per questo fatico a comprenderne il pervicace utilizzo distorto.
Arrivo alla questione.
Spesso mi chiedono lo sblocco di una pratica a fronte dell’esigenza di predisporre un modello integrativo di tipo 2, valorizzando poi il campo “assenza di sostituto”.
Prima considerazione, se il sostituto fosse stato assente perché in prima istanza sarebbe stato inserito?
Non basta; i più scaltri, rincarano la dose sbandierando il potere liberatorio del diniego operato dal sostituto (a volte addirittura da parte del sostituito), immaginandolo come la panacea di tutti i mali.
Voglio approfittare di questo spazio per riprendere alcuni concetti che ritengo necessari ai fini di una corretta interpretazione della norma.
- Il modello 730 esplica la propria principale funzione nella misura in cui permette lo svolgimento dell’assistenza fiscale da parte del sostituto d’imposta. Chiarito questo principio essenziale, la norma viene incontro a quei soggetti che “fisiologicamente” risulteranno non avere un sostituto d’imposta, si è dunque voluto estendere al massimo questa opportunità coinvolgendo anche coloro che un sostituto non ce l’hanno, ad esempio:
- i disoccupati al mese di aprile dell’anno di presentazione del modello 730 (perciò coloro che sono naturalmente sprovvisti di un datore di lavoro)
- i lavoratori domestici (sappiamo tutti che il datore di lavoro di un lavoratore domestico non fungerà mai, per legge, da sostituto d’imposta, infatti non versa ritenute e non predispone il modello 770).
Solo a queste due categorie di soggetti naturalmente sprovvisti di sostituto, l’Agenzia delle Entrate, si rende disponibile a rimborsare le imposte in eccesso, da qui la necessità di indicare la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. così come di converso sappiamo che se chiamati a versare imposte, questi lavoratori lo faranno tramite modello f24
Rispetto ad altre (numerose) questioni fumose e largamente interpretate, il caso del lavoratore senza sostituto mi sembra una piccola isola felice, chiara nella definizione e soprattutto perfettamente collimante con la realtà.
Sarà, considerato senza sostituto, il soggetto che al momento della dichiarazione sia essa precompilata che ordinaria, si trova nell’oggettiva e verificabile condizione di essere sprovvisto di un datore di lavoro o comunque di un sostituto d’imposta. Al di fuori di queste due granitiche fattispecie ci sono situazioni che in nessun caso possono essere ricondotte a questa specifica circostanza.
Non voglio ritornare sul concetto che mi sembra assolutamente cristallino, ma per poter introdurre la seconda ed ultima parte del lavoro occorre ribadire che, per aderire al 730 senza sostituto d’imposta, sarà necessaria una specifica condizione:
- il lavoratore deve trovarsi nella condizione di non aver un sostituto tenuto all’assistenza fiscale e non già, un sostituto non disposto o nell’obiettiva impossibilità a svolgere la prescritta assistenza fiscale.
Questo ultimo aspetto è forse quello più controverso e che sovente induce nell’errore, che ribadisco è comunque figlio della poca conoscenza delle disposizioni di legge e della scarsa attenzione al significato letterale della norma.
Completare il ragionamento ci obbliga a far luce sul “Graal” dell’assistenza fiscale, cioè il diniego da parte del sostituto d’imposta.
In questi anni ne ho viste di tutti i colori, dinieghi presentati in autocertificazione per incapienza (i più frequenti), dinieghi presentati per capriccio del sostituto (al secondo posto), dinieghi che rilevavano la volontà del dipendete a farsi liquidare solo dall’Agenzia delle Entrate, perciò non emessi dal datore di lavoro ma dal sostituito stesso (?). A volte l’unico limite è stata la fantasia.
Chiariamo una volta per tutte, il diniego da parte del sostituto serve a far comprendere al lavoratore che il sostituto non può procedere all’assistenza fiscale, non per mero capriccio o per incapienza , ma alla ricorrenza di specifiche condizioni (art. 19 del D.M. n. 164/99 e circolare AdE n. 14/E/2013):
- il lavoratore non è mai stato alle dipendenze del sostituto;
- il lavoratore non è più alle dipendenze del sostituto dal mese di aprile dell’anno di spedizione del modello 730.
Ciò comporta che in tutti gli altri casi, il lavoratore non potrà addurre ulteriori motivazioni che possano indurre l’Agenzia delle Entrate a farsi carico del rimborso, se non come vedremo, nell’ipotesi di presentare (lui stesso) una specifica istanza all’Ufficio.
Non sarà dunque l’incapienza, sappiamo infatti che anche se in capiente , il sostituto ha l’obbligo quantomeno di provvedere al rimborso rateale nelle mensilità successive alla spedizione del 730/4 fino al mese di dicembre, per poi , laddove i rimborsi non avessero coperto l’intero credito, riportare credito che rimane (eventualmente anche per intero) nella CU relativa all’anno in corso e dunque spostare all’esercizio successivo la possibilità di ripresentare il modello 730 con la richiesta di rimborso oppure il modello Redditi, chiedendo si, in questo secondo caso, il rimborso direttamente all’agenzia delle entrate , in quanto sappiamo, che Redditi non coinvolge il sostituto d’imposta.
A coloro che sostenessero che in presenza di incapienza da parte del sostituto questa reiterazione del credito altro non produrrebbe che una crescita esponenziale dello stesso, chiarisco che vi è l’ultima opzione riconosciuta al contribuente ed è: presentarsi in Agenzia, accompagnato dal famigerato diniego per incapienza (solo in questo caso e perciò fuori dalle procedure telematiche) e dopo aver compilato apposita modulistica chiedere, ora si , l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per il rimborso, sarà poi la stessa Agenzia a notificare al sostituto l’avvenuto rimborso in favore del lavoratore.
Per completezza d’informazione, serve sapere che nel momento in cui Il sostituto riceve il risultato 730 di un contribuente per il quale non è tenuto a effettuare il conguaglio (non che non possa od ancor peggio non voglia), deve, entro 5 giorni dalla ricezione di questi risultati, fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Provv. 14 aprile 2017 dell’AdE).
La comunicazione va fatta in modalità telematica solo all’AdE, tramite i servizi telematici e non già solo al lavoratore! L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la comunicazione, informa il CAF che il sostituto di imposta ha rifiutato di occuparsi del conguaglio.
A questo punto, non resta che provvedere all’inoltro di una dichiarazione integrativa di tipo 2, modificando i dati del sostituto o se il sostituto effettivamente non esistesse dal mese di aprile dell’anno di presentazione della dichiarazione, indicarne la famigerata assenza.
Alla fine di questo lungo ragionamento, auspico che si attribuisca il giusto valore alle parole e che il sostantivo “assenza” sia considerato quale “mancanza” e non già in presenza di soggetto idoneo a svolgere la funzione di sostituto: indisposizione, rifiuto od incapienza.