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NUOVA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

IL D.L. N. 99/2021 DISPONE UNA ULTERIORE PROROGA - DAL 30 GIUGNO AL 31 AGOSTO - DEI TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO, IL NUOVO TERMINE NON RIGUARDA, INVECE, LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE E DEL SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE.

Con il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (è stato pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), viene disposto un ulteriore rinvio dell’attività di riscossione al 31 agosto.

Cosa viene sospeso

La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 riguarda le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

  1. cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  2. accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
  3. avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
  4. atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
  5. ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (ai sensi del R.D. n. 639/1910);
  6. accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, L. n. 160/2019);

Il D.L. n. 99/2021 costituisce l’ennesima proroga della sospensione disposta originariamente con il decreto Cura Italia (art. 68, commi 1 e 2) fino al 31 maggio 2020, termine poi spostato in avanti dai successivi provvedimenti.

DA QUANDO EFFETTUARE I VERSAMENTI SOSPESI 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.

Così come previsto nella precedente sospensione in alternativa al pagamento in un’unica soluzione sarà possibile, per evitare l’attivazione di procedure di recupero, richiedere la rateizzazione delle somme entro il termine di pagamento (che oggi diventa 30 settembre 2021).

Durante il periodo di sospensione (quindi, ai sensi del decreto Sostegni, fino al 30 aprile 2021), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento) (FAQ n. 16 e n. 17).

Sospensione termini di prescrizione e decadenza, notifica di nuove cartelle

L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione (comma 3).

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Il comma 2 dell’art. 2, D.L. n. 99/2021 proroga anche il termine, scaduto in realtà al 30 aprile 2021, di sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo.

In proposito, si evidenzia che l’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.

Al fine di non penalizzare i contribuenti sotto il profilo della liquidità finanziaria, è previsto che la sospensione, fino al 31 agosto 2021, della possibilità di operare detta compensazione su iniziativa dell’Amministrazione finanziaria.

Pignoramenti su stipendi e pensioni

La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, già prorogata al 30 giugno 2021 (D.L. n. 73/2021), viene ora spostata al 31 agosto 2021. Il datore di lavoro riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di settembre 2021.

IMPORTANTE: LA NUOVA SOSPENSIONE NON RIGUARDA I TERMINI PREVISTI PER IL PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE RELATIVAMENTE ALLA ROTTAMAZIONE e Il saldo e stralcio delle cartelle.