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PER I GIOVANI LA CORSA AGLI ATTI NOTARILI ED UN ISEE AL DI SOTTO DI 40K PUO’ SIGNIFICARE NIENTE IMPOSTE PER L’ACQUISTO PRIMA CASA

L'ARTICOLO 64 DEL DL 73/2021 (DECRETO “SOSTEGNI BIS”) HA INTRODOTTO UN’IMPORTANTE AGEVOLAZIONE FINALIZZATA AD INCENTIVARE L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA ESENZIONE DALLE IMPOSTE D’ATTO.

L’art.64 del Decreto Sostegni Bis prevede un’importante agevolazione la cui durata è però circoscritta nel tempo , perciò occorrerà pianificare gli atti notarili per poterla sfruttare al meglio.

ARCO TEMPORALE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

Dal punto di vista temporale l’agevolazione è circoscritta agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022 e riguarda tutte quelle case di abitazione e relative pertinenze (anche se la norma non cita espressamente quest’ultima categoria) che possono fruire, in sede di acquisto, dell’agevolazione “prima casa” di cui alla nota II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, purché non ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

A QUALI TIPI DI ATTO

L’agevolazione si applica non solamente gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, ma anche ai trasferimenti di diritti reali parziali e quindi agli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

COSA SI POTRA’ RISPARMIARE

La norma prevede l’esenzione integrale dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale) a prescindere dal valore dell’abitazione e quindi il risparmio riguarda il 2% dell’imposta di registro (che avrebbe potuto essere corrisposto sul valore catastale oppure su quello effettivo con un minimo di euro 1.000) e le imposte fisse ipotecaria e catastale pari ciascuna ad euro 50,00.

In assenza di una esenzione specifica si ritiene che rimangano dovute l’imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali.

Viceversa se l’atto di compravendita risulta assoggettato ad IVA, in quanto si acquista un immobile nuovo dall’impresa costruttrice, quest’ultima, nella misura del 4%, risulta in ogni caso dovuta ma all’acquirente spetta un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA dovuta. Tale credito può essere utilizzato alternativamente in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sugli atti, denunce, successioni e donazioni presentate dopo la data dell’atto di compravendita, oppure in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto o, infine, in compensazione in F24 ai sensi del DLgs. 241/1997.

REQUISITI ANAGRAFICI DEGLI ACQUIRENTI

Per quanto riguarda gli acquirenti, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti, persone fisiche, che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

•             non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui avviene il trasferimento;

•             abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Infine, i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo aventi i requisiti sopra indicati sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, altrimenti pari allo 0,25 % del finanziamento erogato.

A tal fine i beneficiari del finanziamento devono dichiarare la sussistenza di tali requisiti nell'atto di erogazione.