PROROGATA LA PRESENTAZIONE DELLA ROTTAMAZIONE QUATER
AI più attenti non sarà sfuggita la diatriba sul senso del differimento dei termini relativamente all’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (al secolo … Rottamazione quater), da più parti legulei giuristi si sono interrogati sul senso del differimento, articolando che non si trattava di una proroga ma piuttosto di un differimento dei termini, tale discussione ha fatto tremare le gambe a molti che avevano accolto con favore tale differimento, proviamo a comprendere se tali paure fossero opportune.
Noi che siamo pragmatici per natura e concreti per definizione, saltiamo a piè pari le questioni filosofiche per atterrare sul senso vero delle cose e cioè, c’è stata una proroga della presentazione delle istanze di definizione agevolata, la si chiami come si vuole.
In buona sostanza i termini in origine ad oggi già scaduti, sono stati nei fatti prorogati al 30 giugno 2023.
Lo spostamento dei termini di presentazione dell’istanza di adesione ha comportato il conseguente ed inevitabile slittamento delle altre scadenze a questa connesse, scopriamo il nuovo calendario.
Presentazione istanza |
30/06/2023 |
modificato |
Periodo interessato dalla rottamazione |
1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 |
Invariato |
Pagamento in unica soluzione |
31 ottobre 2023 |
modificato |
Pagamento a rate |
(fino ad un massimo di 18 rate) |
Invariato |
Prima rata (10%) |
31 ottobre 2023 |
modificato |
Seconda rata (10%) |
30 novembre 2023 |
invariato |
Rate successive alla seconda di uguale importo su sedici rate residue |
28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a partire dal 2024 |
invariato |
Risposta esito da parte di ADE |
30 settembre 2023 |
modificato |
Revoca dilazioni sospese e definite |
31 ottobre 2023 |
modificato |
Tale proroga mantiene attivi oltre il 30 del mese di aprile i servizi dell’Agenzia utili a fornire simulazioni delle istanze presentabili.
Ricordo che la definizione permette, per i ruoli emessi nel periodo 01/01/2000 – 30/06/2022 la cancellazione di:
- sanzioni
- interessi di mora
- aggio
Alcuni avevano auspicato che la proroga dei termini portasse con sé oltre allo slittamento dei termini di pagamento anche l’ampliamento del periodo di definizione, si conferma che ciò non è avvenuto, sono stati perciò mantenuti i precedenti periodi, così come evidenziato sopra.
La nuova scadenza porta con sé un’altra importante novità e cioè:
- la possibilità di sostituire l’istanza già presentata o di integrare quella già presentata, rispetto a quest’ultimo caso ad esempio per inserire carichi non inseriti nella prima domanda di definizione.