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QUALI SONO LE SPESE MEDICHE CHE SE PUR PAGATE IN CONTANTI POSSONO ESSERE DETRATTE ?

Abbiamo ormai compreso che ancor prima della natura della spesa medica, ai fini della detraibilità, sarà necessario verificarne le corrette modalità di pagamento.

Per prima cosa, chiariamo che non sempre sarà obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, quali ad esempio quelli elettronici; anzi a ben guardare, le spese mediche da tracciare obbligatoriamente sono nella quotidianità, probabilmente quelle meno frequenti.

Perciò se la legge di Bilancio 2020 segna una profonda linea di demarcazione fra spese detraibili in quanto tracciate e non detraibili in quanto non tracciate, va rilevato come il comma 680, articolo 1, della Legge numero 160 del 2019 (ex legge di Bilancio 2020), prevede la possibilità di derogare ai principi di tracciabilità, lo fa, prevedendo la non obbligatorietà ai fini della detrazione del pagamento tracciato per le spese che seguono:

  1. acquisto di medicinali;
  2. dispositivi medici;
  3. prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
  4. prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Da questo elenco pare evidente che la certezza del pagamento non viene immolata in favore di procedure alternative di certificazione, piuttosto viene riconosciuta una specifica esenzione al concorrere di due fattori: il primo attiene alla tipologia del bene acquistato, perciò medicinali e dispositivi medici, il secondo invece, individua la tipologia di soggetti che i predetti beni o servizi li erogano, strutture pubbliche o strutture accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale (es: lab. di analisi, farmacie ecc..ecc..).

Proviamo a fare ancora più chiarezza, taluni sostengono che l’essere una prestazione resa in convenzione sia requisito essenziale per poter permetterne la detrazione anche se pagata in contanti. Personalmente nutro qualche perplessità, illuminante a questo riguardo è la risposta all’interpello 158 del 05/03/21.

Nel documento di prassi, correttamente si chiarisce che l’eccezione disposta dal richiamato comma 680, non esplicita come elemento essenziale che la prestazione sia resa in convenzione con il SSN, ma piuttosto , si limita ad individuare le caratteristiche del soggetto erogatore del servizio e cioè di soggetto economico privato accreditato al SSN.

Quella che potrebbe essere percepita come una questione di lana caprina, in realtà stabilisce l’ampiezza del perimetro entro il quale muoversi. Per esonerare da strumenti di pagamento quali assegni bancari o postali oppure moneta elettronica di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 é essenziale che il soggetto risulti fra quelli accreditati al SSN a nulla rilevando la tipologia di bene ceduto o prestazione resa.

Tale convinzione torna a farci comprendere quanto sia ampio l’ambito entro il quale le spese sostenute in contanti, proprio per effetto del richiamato comma 680, possano essere considerate detraibili.

Prova ne è che tutte le spese che confluiscono al Sistema Tessera Sanitaria sono detraibili vengono riportate sulla precompilata, e che rimangono detraibili anche nel caso il contribuente si fosse rifiutato al loro inserimento in dichiarazione e di come le stesse confluiscono al Sistema Tessera Sanitaria a prescindere dalle modalità di pagamento.