Caf News 24, Speciali

QUANDO C’E’ L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

TRASPARENZA E PROFESSIONALITA’ REQUISITI NECESSARI

Il 29 settembre 2021, il CNDCEC ha fornito indicazioni in merito alla denuncia di esercizio abusivo della professione.

Premesso che al Dottore Commercialista, al Ragioniere commercialista ed all’Esperto contabile spetta l’esercizio delle attività riservate e tipiche di cui al D.Lgs. n. 139/2005, serve poter avere contezza di quali sono le circostanze che configurano l’esercizio abusivo della professione.

Per differenza rispetto alle professioni ordinistiche c’è l’esercizio di una professione non organizzata in ordini o collegi di cui alla legge n. 4/2013, questo significa che lo svolgimento di un’attività economica anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, non configura alcun reato fatto salvo , l’esercizio delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c..

Alla luce di quanto sopra è evidente che l’esercizio di attività tipiche e/o caratteristiche della professione dei dottori commercialisti e agli esperti contabili è di regola illegittimo se effettuato da soggetto non iscritto all’albo, ma allo stesso tempo è pur vero che l’esercizio di attività contabili e tributarie in generale non essendo esclusive e potendo essere esercitate anche da altri soggetti, al fine di poter costituire abusivo esercizio della professione è necessario che le dette attività vengano compiute con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Ne consegue che le medesime attività, se svolte all’interno di una struttura economica organizzata come sede CAF ancorché svolgente servizi di natura contabile e tributaria, non potrà mai essere tacciata di illegittimo esercizio della professione, in quanto sia per tipologia dei luoghi ove essa viene esercitata, per oggettive apparenze ed in presenza di chiare indicazioni, in nessun caso le modalità di esercizio saranno tali da generare apparenze mendaci.