RAVVEDIMENTO OPEROSO 2021 (TERZA PARTE)
OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTO A MEZZO DI DELEGA F24 MODALITA’ DI RAVVEDIMENTO
Per comprendere appieno il meccanismo del ravvedimento operoso, mancano due ulteriori tasselli:
- i codici tributo
- la misura degli interessi passivi
Codici tributo del ravvedimento operoso da utilizzare con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti ed il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti ed infine l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
Questi i codici tributo:
- 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
- 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
- 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap
- 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
- 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
- 4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE
- 4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI
- 4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
- 4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI
- 4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
- 4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI
- 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
- 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
- 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
- 8907 - Sanzione pecuniaria Irap
- 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
- 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è pubblicato l'elenco completo dei codici Tributo.
Altro aspetto che sovente lascia dubbiosi è il calcolo interessi su ravvedimento
A partire dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale passa allo 0,01% in ragione d'anno, definito dal decreto del MEF dell'11 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15.12.2020.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.
Negli ultimi anni, è stato cosi modificato:
- nel 2020 era pari allo 0,05%
- nel 2019 era pari allo 0,8%
- nel 2018 era pari allo 0,3%
- nel 2017 era pari allo 0,1%;
- nel 2016, era lo 0,2%;
- nel 2015, lo 0,5%;
- nel 2014, l’1%;
Quindi, i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2021 per violazioni intervenute fino al 31.12.2020, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,05% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2020;
- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,01% per il periodo che va dal 01.01.2021 alla data di regolarizzazione della violazione.
Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2021 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,01%.