REMISSIONE IN BONIS PER TARDIVA CESSIONE/SCONTO SEMPRE POSSIBILE?
Stefano Ceci
Ci siamo messi alle spalle la spedizione del modello 730, alcuni traguardano all’orizzonte la scadenza del 730 integrativo ma è indubbio che la scena ora la ruba il “Redditi”.
Molti adempimenti hanno come riferimento la scadenza del 30 di novembre, nei giorni scorsi abbiamo ripreso la circostanza che prevede l’utilizzo di Redditi come dichiarazione correttiva nei termini, ma alla data del 30 novembre sono correlate altre scadenze.
Ad esempio, la remissione in bonis, cui in molti si appellano per porre rimedio a dimenticanze.
Prima di dissertare sulla remissione in bonis, farò un breve cenno sulla sua natura, giusto per rinfrescarmi la memoria, fatalmente falcidiata dal passare degli anni.
La remissione in bonis potremmo, senza tema di smentite, annoverarla fra le modalità di ravvedimento operoso, cioè utile a porre rimedio ad un errore in maniera preventiva dunque prima che l’agenzia lo riscontri.
La remissione in bonis, possiede altre due caratteristiche che la rendono speciale, deve essere correlata ad una violazione di tipo formale e non può prescindere dalla correttezza formale e sostanziale dell’adempimento cui si riferisce, ve ne sarebbe poi una terza, deve essere realizzata contestualmente al compimento dell’adempimento cui è riferita.
Facciamo qualche esempio per rendere conto della sua specialità.
Ho scritto di adempimenti formali, questo è il primo aspetto, perciò a differenza del normale ravvedimento operoso, non si tratta della mitigazione di sanzioni correlate ad un’imposta non versata, ma piuttosto è un importo fisso, 250 euro, codice tributo 8114, come dire, il prezzo che si paga per una dimenticanza.
Ho scritto di un adempimento formale che può essere risolto, perciò non potrà essere la mancata spedizione di una dichiarazione perché la dichiarazione dei redditi, non è un adempimento formale, ma sostanziale.
Allora quale potrebbe essere? Tralasciando eventi che probabilmente potrebbero interessarci solo marginalmente, facciamo il caso della mancata comunicazione dell’opzione sconto / cessione. In questo caso è evidente la natura esclusivamente formale, infatti non si tratta di liquidare un’imposta ma esclusivamente di trasmettere una comunicazione, che però permette di poter fruire di una specifica agevolazione.
Arrivo allora al motivo di questo speciale, l’interpello n. 406 del 2023. Nel documento di prassi l’agenzia ribadendo i principi fondamentali della remissione in bonis, chiarisce un concetto e cioè:
fermo restando che la violazione o l’omissione deve avere carattere esclusivamente formale è altrettanto chiaro che, per potersi definire, la comunicazione deve essere essa stessa corretta e spettante, il caso richiamato dall’agenzia era relativo ad una comunicazione presentata tardivamente a causa del mancato invio entro il termine del 31 marzo 2023 della comunicazione di opzione sconto / cessione in quanto il tecnico non era stato in grado di presentare tramite il portale ENEA l’asseverazione prevista.
Orbene, la remissione in bonis è idonea a sanare un adempimento solo formale, consistente in questo caso nella mancata trasmissione della comunicazione di opzione per cessione / sconto in fattura, ma mai, per sanare una violazione, invece sostanziale, quale la mancata trasmissione dell’asseverazione tramite il portale dell’ENEA, circostanza che ha di fatto annullato ogni possibilità di richiedere la cessione o sconto in fattura, come dire, l’ha stroncata al punto da rendere inutile la spedizione e conseguentemente improduttiva di effetti la remissione in bonis.
La soluzione prospettata trae origine dal disposto della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 nel corso della quale l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato che la remissione è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’art. 121 del decreto Rilancio purché “sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento; i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione; non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo; sia versata la misura minima della sanzione prevista”.
Da quanto sopra è evidente che l’omissione non era il mancato invio della comunicazione, ma piuttosto il mancato invio dell’asseverazione che invece non è sanabile mediante la remissione in bonis in quanto, non è un semplice adempimento formale.
Dunque, remissione in bonis si, ma a patto che la pratica cui è riferita la comunicazione non sia essa stessa già affetta da vizi che ne impediscano la fruizione.
C’era poi un ulteriore aspetto che avevo sottoposto alla vostra acuta attenzione e cioè che, l’adempimento dovrà essere contestuale al versamento dell’importo a titolo di remissione in bonis, infatti così come accade per i ravvedimenti operosi, vi deve essere contestualità fra il pagamento delle imposte e delle minori sanzioni a titolo di ravvedimento, perché sappiamo che se pagassimo le sole sanzioni oppure le sole imposte , il ravvedimento non potrà considerarsi perfezionato, aggiungo che nel caso di cui ora si ragiona, vi è un’ulteriore complicazione e cioè che tutto questo deve potersi definire nel termine ultimo relativo alla presentazione della prima dichiarazione utile.
Perciò: violazione, 15 gennaio 23, remissione in bonis 30 novembre 2023, violazione 1 dicembre 23 remissione in bonis 30 novembre 2024, violazione 28 novembre 2024 remissione in bonis 30 novembre 2024.
Un ultimo chiarimento, a nulla rileva, rispetto al termine della remissione, che a fronte di una violazione del marzo 2023, sia stato spedito il redditi 23 del contribuente anticipatamente (ad esempio 30/10/23), la remissione in bonis avrà comunque la scadenza fissata al 30 novembre 2023.