Caf News 24, Modello redditi

RW AL RUSH FINALE

in numerosi quesiti torna in auge la questione della ravvedibilità dell’RW soprattutto con riferimento alle percentuali da applicare   

Fissiamo ancora una volta alcuni concetti.

Il 30 novembre è il termine ordinario per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, la dichiarazione se presentata nei successivi 30 giorni sarà considerata tardiva e come tale validamente presentata da ciò discende che la dichiarazione presentata in un momento successivo allo scadere del 60° giorno dal 30 di novembre 2022 sarà considerata omessa e come tale non più ravvedibile.

Chiarito quanto sopra, in presenza di una dichiarazione presentata nei termini oppure nei successivi 90 giorni dal giorno 30 del mese di novembre 2022 e se questa risultasse mancante del quadro RW, ipotizzando che di tale mancanza se ne venisse a conoscenza, ad esempio, a giugno 2023, il quadro in questione dovrà intendersi omesso oppure potrà essere validamente inserito in una dichiarazione integrativa e conseguentemente ravveduto?

La risposta è sicuramente si, proprio perché essendo l’RW solo un quadro e non una dichiarazione, in presenza di una dichiarazione comunque presentata nei termini, oppure tardivamente, il ravvedimento per l’RW sarà sempre possibile. Tale azione potrà essere eseguita nei normali termini di decadenza dei poteri di controllo dell’ufficio, cioè fino al 31 dicembre del quinto anno dalla scadenza della presentazione della relativa dichiarazione.

Ricordando che il quadro RW è quello relativo agli investimenti patrimoniali e finanziari detenuti all’estero nel corso del 2021, chiariamo che le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW vanno dal 3% al 15%, oppure dal 6% al 30% in caso di investimenti detenuti in paesi a fiscalità privilegiata, ossia in paesi inclusi nel D.M. 4 maggio 1999.

Perciò, sia nel caso di tardiva presentazione unitamente alla dichiarazione dei redditi oppure in epoca successiva, la sanzione è fissata in € 258, comunque ravvedibile.

La sanzione non va confusa con quella di € 250 euro prevista per la dichiarazione omessa.

La sanzione fissa di € 258 trova applicazione anche in caso di investimenti detenuti in paradisi fiscali.

Proviamo ora a sviluppare un calendario in relazione ai costi per il ravvedimento in funzione delle diverse annualità cui i quadri RW sono riferiti.

Successivamente al 01/12/22  l’RW 2021 sarà ravvedibile con la sanzione del 3 oppure 6% ridotta ad 1/7 anziché ad 1/8.

Il quadro RW/2020 per il 2019, risulterà ravvedibile con la sanzione ridotta ad 1/6.

Invece nulla cambia per le annualità pregresse che potranno essere ravvedute con la sanzione ridotta ad 1/6.

La compilazione del quadro RW si accompagna, in diversi casi, alla liquidazione di Ivie ed Ivafe. L’Ivie è dovuta, generalmente nella misura dello 0,76% sugli immobili detenuti all’estero, mentre l’Ivafe viene applicata sui prodotti finanziari nella misura dello 0,2%.

L’Ivafe è, invece, dovuta nella misura fissa di € 34 sui conti correnti detenuti da persone fisiche che hanno una giacenza media superiore ad € 5.000 e nella misura di € 100 da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti alla compilazione dell’RW a prescindere dalla giacenza media.

I soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia nell’anno oggetto di monitoraggio stesso.