SE LA SOCIETÀ NON È QUALIFICABILE COME IMPRESA DI COSTRUZIONI, GLI ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI ANTISISMICI NON POTRANNO FRUIRE DEL SUPERBONUS.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RISPOSTA A INTERPELLO N- 320 DEL 10 MAGGIO 2021. HA CHIARITO CHE NON È NECESSARIO CHE L'IMPRESA ESEGUA DIRETTAMENTE I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO BENSÌ È POSSIBILE CHE TALI LAVORI SIANO COMMISSIONATI AD ALTRA IMPRESA ESECUTRICE. TUTTAVIA, È INIDISPENSABILE CHE L'IMPRESA APPALTANTE SIA TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO E CHE SIA UN'IMPRESA ASTRATTAMENTE IDONEA AD ESEGUIRE TALI LAVORI.
Nel corpo dell’interpello dopo una premessa di carattere generale riguardante le modalità di fruizione delle agevolazioni quali lo sconto o la cessione del credito , specifica altresì, che ai fini della detrazione di cui all'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, non è necessario che l'impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice.
Tuttavia, è necessario che l'impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un'impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L'astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale.
Se la società non è qualificabile come impresa di costruzioni, si ritiene che gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi sopra menzionati non possano fruire della detrazione di cui al combinato disposto dell'articolo 16 comma 1-septies Pagina 7 di 8 del decreto-legge n. 63 del 2013 e dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.