SE UN PROFESSIONISTA SI AMMALA DI COVID?
GLI ADEMPIMENTI CHE DOVREBBE PORRE IN ESSERE UN PROFESSONISTA AMMALATO DI COVID 19 POSSONO ESSERE PROROGATI DIETRO SPECIFICA CERTIFICAZIONE, NESSUN ADDEBITO SARA’ MOSSO AL CLIENTE CUI QUESTI ERANO RELATIVI.
Il maxi-emendamento al decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) contiene una disposizione di particolare importanza e cioè la sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19. Per effetto della sospensione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19:
- non comporta decadenza;
- non costituisce inadempimento;
- non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Per la tutela è necessario avere un certificato medico che attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che deve essere consegnato o inviato ai competenti uffici della pubblica amministrazione.
Finito il periodo di sospensione il professionista ha 7 giorni per effettuare gli adempimenti sospesi.