TORNIAMO SULLA QUESTIONE DEL DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE
Capita sovente che operatori CAF ci pongano l’annosa questione relativa alla definizione in termini operativi del divieto di cessione parziale dei crediti da bonus edilizi.
Delle molteplici norme che caratterizzano l’istituto della cessione dei crediti così come normati dal DL 34/20, quella che più d’ogni altra, sembrerebbe aver fatto breccia nella coscienza e nella pratica attuazione delle procedure di cessione del credito, è appunto la più volte richiamata impossibilità di cessione parziale. Tale pervicace timore affligge l’operatività al punto che, taluni pur sottovalutando il valore documentale della pratica poi di converso finiscono vittima di una progressiva ed inesorabile cristallizzazione difronte al timore che possa realizzarsi (anche solo l’ipotesi) cessione parziale.
Con questo breve intervento proverò a chiarire alcuni aspetti che auspico possano rendere più agevole e sicura, la gestione dei crediti in cessione.
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede in maniera espressa il divieto di cedere in misura parziale i crediti derivanti dai bonus edilizi ed il combinato disposto delle numerose norme antifrode ha generato il timore di incappare in errori che potrebbero costare assai cari.
Ed ecco che una norma già di per se complessa laddove non accompagnata da chiarimenti precisi da parte dell’Agenzia delle Entrate, genera timori ed incertezze negli operatori che inevitabilmente si riverberano sui cittadini.
Vado subito al nocciolo della questione chiarendo che, in realtà, il divieto di cessione parziale sembrerebbe essere applicato esclusivamente dopo la prima cessione.
L’art. 121, comma 1-quater del citato D.L. infatti così dispone: “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
Il tenore letterale della norma ci porta a ritenere che: fintanto che non si sia effettuata la prima cessione sarà possibile utilizzare anche parzialmente in detrazione, il credito.
Immaginiamo, che un contribuente effettui un lavoro per 50.000,00 euro e che decida di portare in detrazione 40.000,00 euro per un importo di 10.000,00 euro annui, ciò permetterà allo stesso di disporre la cessione dei rimanenti 10.000,00 euro di credito.
Rimanendo nel nostro esempio, i 10.000,00 euro ceduti risulteranno utilizzabili dall’istituto nella misura di 2.500,00 euro per ciascuna annualità, facendo riferimento alle disposizioni prima esplicitate, la cessione parziale sarebbe possibile solo in questa prima fase mentre successivamente non sarà più possibile perché sappiamo che sarà attribuito un codice univoco a ciascuna rata affinché quest’ultima possa essere tracciata negli utilizzi successivi.
L’efficacia del codice in relazione ai futuri utilizzi si esplica nell’impossibilità di cedere quote parziali, intendendo per tali una frazione della quota annuale (es: 1.000,00 dei 2.500,00) mentre la cessione di una , due o tre annualità assieme risulta coerente col disposto normativo.
Concludendo, la limitazione alle cessioni parziali oltre la prima si concretizza nell’impossibilità per la banca di cedere solo una parte del credito teoricamente ascrivibile ad una o più annualità, proprio per l’efficacia del codice univoco che andrebbe ad identificare con il medesimo codice due o più operazioni di cessione che abbiamo accertato essere impossibile.