TRA LE TANTE PROROGHE DEL DECRETO MILLEPROROGHE (IN BARBA AL BLOCCO)
Dopo aver sentenziato il “de Profundis” delle cessioni può sembrare inutile scrivere di proroghe, perciò ribadisco che ci riferiamo a pratiche già definite alla data del 16 di febbraio 2023. Serve perciò sapere che fino al 31 marzo 2023 si potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, ricordo che prima della modifica il termine ultimo era il 16 marzo 2023.
Ricordiamo sommariamente la situazione in essere, ora per effetto delle diverse disposizioni succedutesi, sono possibili fino ad un massimo di 5 passaggi (6 in caso di sconto in fattura).
La prima cessione è libera, ovvero il credito può essere ceduto a chiunque (soggetto privato/impresa, ecc.), a maggior ragione questo potrà essere ceduto, come nel passato, a banche ed intermediari finanziari.
Mentre chi riceve il credito può cedere lo stesso esclusivamente ai soggetti “qualificati”, ossia banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.
A questo punto due ulteriori passaggi sono possibili, ma solo ed esclusivamente tra soggetti “qualificati”.
Sarà bene ricordare che, per le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, trasmesse all’Agenzia delle Entrate dopo il 1° maggio 2022, opera il divieto di cessione parziale dei crediti fiscali, ed ai crediti oggetto di cessione viene attribuito un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazioni relative alle successive cessioni. In sostanza, ciascuna quota annuale viene identificata da un codice univoco e può essere oggetto di cessione autonoma e non frazionabile (la quota deve essere ceduta per l’intero importo).
La comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve essere inviata:
- se relativa agli interventi sulle unità immobiliari: mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
- se relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici: esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di cessioni relative al superbonus e ai bonus minori che necessitano del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, la comunicazione può essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Nel caso di comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’invio può essere effettuato anche da parte dell’amministratore di condominio (o, per i condomini in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, da uno dei condòmini a tal fine incaricato).
Per i bonus minori per i quali non è richiesto il visto di conformità, invece, la comunicazione può essere inviata:
- se relativa agli interventi sulle unità immobiliari: dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario;
- se relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici: dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata:
- dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto al superbonus e per i bonus minori per i quali è richiesto il visto di conformità.
E’ comunque necessario definire con precisione quali sono i casi in cui è richiesto il visto di conformità.
Per quanto riguarda il superbonus, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, il visto di conformità è sempre richiesto.
Per quanto riguarda invece i bonus minori, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate, non sussiste l’obbligo del rilascio del visto di conformità (e delle attestazioni di congruità della spesa), ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito:
- per le opere già classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Testo unico edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) o della normativa regionale;
- per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Tale esonero è applicabile alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E/2022).
Inoltre, l’obbligo di visto (e asseverazione delle spese) non sussiste:
- a prescindere dalla tipologia o dal valore complessivo dell’intervento, se prima del 12 novembre 2021 è stata sostenuta la spesa e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione;
- se si tratta di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate, se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021, a prescindere dalla data di conclusione dell’accordo e di trasmissione della comunicazione.